Piano del Parco

L. 394/91 - LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE
TITOLO II - AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI

ART. 12. - PIANO PER IL PARCO
1. LA TUTELA DEI VALORI NATURALI ED AMBIENTALI AFFIDATA ALL'ENTE PARCO E' PERSEGUITA ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL PIANO PER IL PARCO, DI SEGUITO DENOMINATO "PIANO", CHE DEVE, IN PARTICOLARE, DISCIPLINARE I SEGUENTI CONTENUTI:
A) ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO E SUA ARTICOLAZIONE IN AREE O PARTI CARATTERIZZATE DA FORME DIFFERENZIATE DI USO, GODIMENTO E TUTELA;
B) VINCOLI, DESTINAZIONI DI USO PUBBLICO E PRIVATO E NORME DI ATTUAZIONE RELATIVE CON RIFERIMENTO ALLE VARIE AREE O PARTI DEL PIANO;
C) SISTEMI DI ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PEDONALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PERCORSI, ACCESSI E STRUTTURE
RISERVATI AI DISABILI, AI PORTATORI DI HANDICAP E AGLI ANZIANI;
D) SISTEMI DI ATTREZZATURE E SERVIZI PER LA GESTIONE E LA FUNZIONE SOCIALE DEL PARCO, MUSEI, CENTRI DI VISITE, UFFICI INFORMATIVI, AREE DI CAMPEGGIO, ATTIVITA' AGRO-TURISTICHE;
E) INDIRIZZI E CRITERI PER GLI INTERVENTI SULLA FLORA, SULLA FAUNA E SULL'AMBIENTE NATURALE IN GENERE.

1. IL PIANO SUDDIVIDE IL TERRITORIO IN BASE AL DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE, PREVEDENDO:
A) RISERVE INTEGRALI NELLE QUALI L'AMBIENTE NATURALE E' CONSERVATO NELLA SUA INTEGRITA';

B) RISERVE GENERALI ORIENTATE, NELLE QUALI E' VIETATO COSTRUIRE NUOVE OPERE EDILIZIE, AMPLIARE LE COSTRUZIONI ESISTENTI, ESEGUIRE OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO. POSSONO ESSERE TUTTAVIA CONSENTITE LE UTILIZZAZIONI PRODUTTIVE TRADIZIONALI, LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRETTAMENTE NECESSARIE, NONCHE' INTERVENTI DI GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI A CURA DELL'ENTE PARCO. SONO ALTRESI' AMMESSE OPERE DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESISTENTI, AI SENSI DELLE LETTERE A) E B) DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457;

C) AREE DI PROTEZIONE NELLE QUALI, IN ARMONIA CON LE FINALITA' ISTITUTIVE ED IN CONFORMITA' AI CRITERI GENERALI FISSATI DALL'ENTE PARCO, POSSONO CONTINUARE, SECONDO GLI USI TRADIZIONALI OVVERO SECONDO METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA, LE ATTIVITA' AGRO-SILVOPASTORALI NONCHE' DI PESCA E RACCOLTA DI PRODOTTI NATURALI, ED E' INCORAGGIATA ANCHE LA PRODUZIONE ARTIGIANALE DI QUALITA'. SONO AMMESSI GLI INTERVENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELLE LETTERE A), B) E C) DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLA CITATA LEGGE N.457 DEL 1978, SALVO L'OSSERVANZA DELLE NORME DI PIANO SULLE DESTINAZIONI D'USO;

D) AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE FACENTI PARTE DEL MEDESIMO ECOSISTEMA, PIU' ESTESAMENTE MODIFICATE DAI PROCESSI DI ANTROPIZZAZIONE, NELLE QUALI SONO CONSENTITE ATTIVITA' COMPATIBILI CON LE FINALITA' ISTITUTIVE DEL PARCO E FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA VITA SOCIO-CULTURALE DELLE COLLETTIVITA' LOCALI E AL MIGLIOR GODIMENTO DEL PARCO DA PARTE DEI VISITATORI.

Riferimenti normativi

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