Decreto Legislativo n.42 del 22 gennaio 2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
(GU n.45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 28)
Vigente al: 1-5-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del
paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal
Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
PARTE PRIMA
Disposizioni generali

Articolo 1
Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le
attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le
disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
concorrono a preservare la memoria della comunita' nazionale e del
suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro
attivita', assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del
loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni
appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la
conservazione.
6. Le attivita' concernenti la conservazione, la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5
sono svolte in conformita' alla normativa di tutela.
Articolo 2
Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi
degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le
altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civilta'.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati
all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli
altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono
destinati alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le
esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di
tutela.
Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attivita' dirette, sulla base di un'adeguata
attivita' conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
Articolo 4
Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di
tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni
stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita
direttamente o ne puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite
forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e
4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi
dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali
di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.
Articolo 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le
province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali",
cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano
ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli,
raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla
tutela statale, nonche' libri, stampe e incisioni non appartenenti
allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni
di tutela anche su raccolte librarie private, nonche' su carte
geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro
materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non
appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori
forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di
cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte
terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il
Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il
potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
Articolo 6
Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del
patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa
comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela
e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei
soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del
patrimonio culturale.
Articolo 7
Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali
principi le regioni esercitano la propria potesta' legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle
attivita' di valorizzazione dei beni pubblici.
Articolo 7-bis
(( (Espressioni di identita' culturale collettiva) ))

(( 1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate
dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita'
culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del
presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze
materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per
l'applicabilita' dell'articolo 10. ))
Articolo 8
Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le
potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Articolo 9
Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad
enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni
religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni
provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le
rispettive autorita'.
2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle intese
concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose
diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
Costituzione.
Articolo 9-bis.
(( (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali). ))

((1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte
salve le competenze degli operatori delle professioni gia'
regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e
conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi alla
valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e
II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla
responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive competenze,
di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori
restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e
tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in
possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale)).
PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela

Articolo 10
Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'
ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi
espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni
altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la
dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale
interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che
rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive
o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti,
che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o
storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3,
lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli,
nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici,
aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere
di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole
cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi
carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani
di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico
od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico
od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette
alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne
ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto
oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o
non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi
oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore
artistico, di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari
di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali,
comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, di
cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della
scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, di cui
all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di
tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui
all'articolo 50, comma 2.
Articolo 12
Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente
Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al
comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta
formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai
relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di
cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2
e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.
I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di
redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto
con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della
competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero
fissa, con propri decreti, i criteri e le modalita' per la
predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e
della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri
soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato
riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai
competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non
vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le
quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente
alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali
di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo
13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti
dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti
alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato
oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il
provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio
informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per
finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di
programmazione degli interventi in funzione delle rispettive
competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12,
13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Articolo 13
Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela
anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque
modo la loro natura giuridica.
Articolo 14
Procedimento di dichiarazione

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e
di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa
che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di
valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione
degli effetti previsti dal comma 4, nonche' l'indicazione del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione
di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la
comunicazione e' inviata anche al comune o alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare,
delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III
e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del
termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero
stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal
Ministero.
Articolo 15
Notifica della dichiarazione

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 e' notificata al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa
che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare o
mobiliare, il provvedimento di dichiarazione e' trascritto, su
richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo.
Articolo 16
Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

1. Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 e' ammesso
ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro
trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I
del Capo IV del presente Titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide
sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma
l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 17
Catalogazione

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e
coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con
decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle
regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta,
scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle
universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2,
curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai
sensi dell'articolo 13 e' disciplinata in modo da garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.
Capo II
Vigilanza e ispezione

Articolo18
Vigilanza

1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di
appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna,
e' esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri
di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1,
appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il
Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento
con le regioni.
Articolo 19
Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso
non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza,
ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di
conservazione e di custodia dei beni culturali.
Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione

Articolo 20
Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o
artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi non possono essere smembrati.
Articolo 21
Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche
con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo
quanto previsto ai commi 2 e 3;
e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi
organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi di
soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di
dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al
soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della
denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti
ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere
e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad
autorizzazione del soprintendente.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su
descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e
puo' contenere prescrizioni.
Articolo 22
Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia
di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di
centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della
soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso
fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica,
dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato
al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere. La
richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione
non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della
diffida.
Articolo 23
Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21
necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e'
possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivita', nei casi
previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della
denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata
dal relativo progetto.
Articolo 24
Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da
parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti
pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo'
essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il
soggetto pubblico interessato.
Articolo 25
Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni
culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi,
l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata
in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione
motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le
eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso,
l'amministrazione procedente puo' richiedere la determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole
adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto
adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.
Articolo 26
Valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' espressa dal
Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilita'
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini
della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1
risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze
di protezione dei beni culturali sui quali essa e' destinata ad
incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto
ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti
con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da
porre in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela,
il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
Articolo 27
Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli
interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene
tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla
soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti
degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Articolo 28
Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformita' dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare
l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose
indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora
intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta
giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del
soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di
interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute
la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di
cui all'articolo 13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione
di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del
committente dell'opera pubblica.
Sezione II
Misure di conservazione

Articolo 29
Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante
una coerente, coordinata e programmata attivita' di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale
e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al
recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e
con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca
competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di
progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli
interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via
esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi
della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere
della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli
di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso
lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere
della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalita' di
accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento
dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza
sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, cui
partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonche' le
caratteristiche del corpo docente.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e'
assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di
qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni,
anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici
e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare
attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni
culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta
formazione per l'insegnamento del restauro.
Articolo 30
Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di
garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro
appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private
senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad
eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel
modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali
sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i
propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli, nonche' di
inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso
obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
Articolo 31
Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni
culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a
richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento ai
contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica
eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 32
Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare
la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di
cui all'articolo 30, comma 4.
Articolo 33
Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione
tecnica e dichiara la necessita' degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di
avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del
bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione
diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo
delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le
eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio
dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso
dalla soprintendenza al comune o alla citta' metropolitana, che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie
all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da
esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede con
l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente puo' adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.
Articolo 34
Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o
eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a
carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli
interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni
in uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare
dell'onere che intende sostenere e ne da' comunicazione
all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario,
possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche
mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e
3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il
Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario,
possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste
dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Articolo 35
Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal
proprietario, possessore o detentore del bene culturale per
l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per
un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi
sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento
pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo intero
ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi
sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui
al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali
contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti
benefici fiscali.
Articolo 36
Erogazione del contributo

1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e
collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di
avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario e' tenuto alla restituzione degli acconti
percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte,
regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si
provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
Articolo 37
Contributo in conto interessi

1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui
mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la
realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente
agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali
sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero
all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con
convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per
interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui
il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario,
il particolare valore artistico.
Articolo 38
Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi
conservativi

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi
conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella
spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto
interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalita'
fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della
assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della
concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel cui
territorio si trovano gli immobili.
Articolo 39
Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni
culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e
l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni
immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi,
ferma restando la competenza del Ministero al rilascio
dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a
beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio
dei lavori al comune o alla citta' metropolitana.
Articolo 40
Interventi conservativi su beni delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri
enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono
disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con
l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle
prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono
lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche'
altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di
preventivi accordi programmatici.
Articolo 41
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati
dalle amministrazioni statali

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della
classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti
notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di
documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento.
3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state
effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a
carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti
pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e
agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il
trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite
commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e
del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta
tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla
definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione
dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i
versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura
riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono
disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati
maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e operativo.
Articolo 42
Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il
proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal
Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del
Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso
agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della
Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i
loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento
adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione
e funzionamento della Corte medesima.
Articolo 43
Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente
custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di
garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi
dell'articolo 29.
Articolo 44
Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in
amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche,
archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in
comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la
fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di
particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni
delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si
intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto,
qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la
disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche
prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione
dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico
del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo
assenso del competente organo ministeriale, beni culturali
appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia
specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti
depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Sezione III
Altre forme di protezione

Articolo 45
Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo
l'integrita' dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e
di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai
sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli
enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
Articolo 46
Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta,
anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici
territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le
prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non e' possibile o risulta particolarmente
gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio del procedimento
mediante idonee forme di pubblicita'.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile
in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela
indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata
anche al comune o alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea
immodificabilita' dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del
termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso
amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta
e' notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento e' trascritto nei registri immobiliari e ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela
indiretta e' ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo
16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Articolo 48
Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed
e);
d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie
indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
nonche' degli archivi e dei singoli documenti indicati
all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti
allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata
al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della
manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere
in prestito.
3. L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di
conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche
delle esigenze di fruizione pubblica; essa e' subordinata
all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrita'. I
criteri, le procedure e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e' inoltre subordinato
all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per
il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua
congruita' da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale
promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o
istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 puo' essere
sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
La garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita'
e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito
del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
6. Il Ministero ha facolta' di dichiarare, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di
mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale.
Articolo 49
Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita' sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.
Il soprintendente puo', tuttavia, autorizzare il collocamento o
l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla
pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione e'
trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento
autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimita' dei beni
indicati al comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di
pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa
in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e
sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla
compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo di
pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni
tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente,
valutatane la compatibilita' con il loro carattere artistico o
storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a
fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per
l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non
superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei
lavori medesimi.
Articolo 50
Distacco di beni culturali

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla
pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti
vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in
materia.
Articolo 51
Studi d'artista

1. E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi
d'artista nonche' rimuoverne il contenuto, costituito da opere,
documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme
ed in relazione al contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di
interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai
sensi dell'articolo 13.
2. E' altresi' vietato modificare la destinazione d'uso degli
studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario
e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
Articolo 52
Esercizio del commercio in aree di valore culturale

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi
valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali
vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del
commercio.
Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 53
Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie
indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio
culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne'
formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi
previsti dal presente codice.
Articolo 54
Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito
indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi
forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati
all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando
non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito
del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed
istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo
53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali
testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere
utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti
dal Titolo II della presente Parte.
Articolo 55
Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e
non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non
possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a
condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni,
e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico
degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei
beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a
tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7.
Articolo 55-bis
(( (Clausola risolutiva) ))

(( 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del
quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del
codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.
Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione. ))
Articolo 56
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da
quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici
diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni
indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).

2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di vendita
parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di
collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono
comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a
favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Articolo 57
Regime dell'autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata
dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla indicazione
della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi
conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Ministero su proposta
delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni
stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le
condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono
riportate nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non puo' essere assoggettato ad interventi di
alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente
autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera
a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56,
comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le
raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera
b) e comma 2, di proprieta' di persone giuridiche private senza fine
di lucro, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora dalla
alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al
pubblico godimento dei beni medesimi.
Articolo 57-bis
(( (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse
culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata,
rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso
o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili pubblici di interesse culturale per le finalita' di cui al
comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione
e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri
immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del
locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal
soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo,
su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo. ))
Articolo 58
Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli
articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche
raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche
stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.
Articolo 59
Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono
denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di
alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della
detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito
di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di
sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non
concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di
morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione
dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti
uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura
della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del
codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo
ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle
medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di
trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini
delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni
previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II
Prelazione

Articolo 60
Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la
regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno
facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati
a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di
alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in
denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato
d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma
1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione
effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e'
stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal
soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano
per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il
terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina
e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese
relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a
qualunque titolo dato in pagamento.
Articolo 61
Condizioni della prelazione

1. La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e' esercitata
nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha
ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di
prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La
proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di
alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della
prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la consegna della
cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo
Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte
delle cose alienate, l'acquirente ha facolta' di recedere dal
contratto.
Articolo 62
Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri
enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.
Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul proprio
Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di
pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine
di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta
di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente
che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria
copertura finanziaria della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne
da' comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della
denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno
di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica
all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha
esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al
comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono,
rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla
denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi
costitutivi della denuncia medesima.
Sezione III
Commercio

Articolo 63
Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di
documenti

1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi
della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di
esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al
soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima,
presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle
categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto
legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma
1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro
prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza,
descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto
adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono
definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni
commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al
secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo
di funzionari da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari
della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi
dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione e'
notificato all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica
sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari
delle case di vendita, nonche' i pubblici ufficiali preposti alle
vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente
l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo
stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione.
Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente puo'
avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza
di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia
presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
Articolo 64
Attestati di autenticita' e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attivita' di vendita al pubblico, di
esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla
vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di
oggetti d' antichita' o di interesse storico od archeologico, o
comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante
l'autenticita' o almeno la probabile attribuzione e la provenienza;
ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalita' previste dalle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni
disponibili sull'autenticita' o la probabile attribuzione e la
provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla
natura dell'opera o dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica
degli stessi.
Capo V
Circolazione in ambito internazionale

Sezione I
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Articolo 64-bis
(( (Controllo sulla circolazione) ))

(( 1. Il controllo sulla circolazione internazionale e' finalizzato
a preservare l'integrita' del patrimonio culturale in tutte le sue
componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle
norme previgenti.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' esercitato ai sensi delle
disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti
mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse
nazionale.
3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i
beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a
merci. ))
Articolo 65
Uscita definitiva

1. E' vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica
dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo
10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie
indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il
competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e,
per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche'
dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle
caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei
beni medesimi.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, e' soggetta ad
autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione
e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica:
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse
culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che
presentino interesse culturale;
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma
1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia
l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le
cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure
e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
Articolo 66
Uscita temporanea per manifestazioni

1. Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio
della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati
nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni,
mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che
ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella
permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed
organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o
biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
Articolo 67
Altri casi di uscita temporanea

1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1,
2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire
temporaneamente anche quando:
a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che
ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni
comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che
comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un
periodo non superiore alla durata del loro mandato;
b) costituiscano l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari
all'estero;
e) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di
conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali
con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocita' e per
la durata stabilita negli accordi medesimi, che non puo' essere,
comunque, superiore a quattro anni.

2. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal
territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi piu' di
settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni
internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 68
Attestato di libera circolazione

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve
farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione,
indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale,
al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta
presentazione della cosa o del bene, ne da' notizia ai competenti
uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci
giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti
presentati per l'uscita definitiva.
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base
delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione,
dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla
presentazione della cosa o del bene.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato
di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il
competente organo consultivo.
5. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto in tre originali, uno dei quali e' depositato agli atti
d'ufficio; un secondo e' consegnato all'interessato e deve
accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al
Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione,
ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego,
sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14,
comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui
al comma 4 del medesimo articolo.
7. Per le cose o i beni di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere
della regione, che e' reso nel termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e'
vincolante.
Articolo 69
Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

1. Avverso il diniego dell'attestato e' ammesso, entro i
successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di
legittimita' e di merito.
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide
sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino
alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di
dichiarazione e' sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti
all'ufficio di esportazione, che provvede in conformita' nei
successivi venti giorni.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Articolo 70
Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della
cosa o del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera
circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato
dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso
il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta
giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o il bene per
il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e'
notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica
del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da'
comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel
cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La
regione ha facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di
quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di
copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno.
Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
Articolo 71
Attestato di circolazione temporanea

1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della
Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi
indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al
fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di
circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e
dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla
presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di
diniego di uscita temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'articolo 69.
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea
rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente
alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato,
ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi
indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto e' sottoposto alle
misure di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi
di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati
dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il
rilascio dell'attestato e' subordinato all'autorizzazione di cui
all'articolo 48.
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o
dei beni, che e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non
puo' essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
6. Il rilascio dell'attestato e' sempre subordinato
all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore
indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse
all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti
pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5.
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche'
per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea e'
garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza
fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una societa' di
assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore
del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio
dell'attestato. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove
gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel
territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non e'
richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche. Il Ministero puo' esonerare dall'obbligo della cauzione
istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di
uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
Articolo 72
Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea
o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati
nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio
di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare
la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello
Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi
sono stati, rispettivamente, spediti o importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta
dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni,
modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,
con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della
cosa o del bene spediti o importati.
Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 73
Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si
intendono:
a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del
Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal
regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;
b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla
direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2001;
e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.
Articolo 74
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea
dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice e'
disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del
regolamento CEE e' rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non
oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo
ufficio. La licenza e' valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato
nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione
rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e
secondo le modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si
applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con
licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione
europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di
validita' della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del
Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di
esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva
l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunita' europee
eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea

Articolo 75
Restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono
restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo
la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle
norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, sostituito
dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione.
3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in
una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei,
archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono
pubbliche le collezioni di proprieta' dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed
istituto pubblico, nonche' le collezioni finanziate in modo
significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti
pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. E illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione
del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in
materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero
determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o
di esportazione temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata
autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano
violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto
nell'articolo 71, comma 2.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi
4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Articolo 76
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri
dell'Unione europea

1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva
CEE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari
compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea,
il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli
altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla
localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo
possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su
domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e
documento utili per agevolare le indagini, con particolare
riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel
territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita
da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e
concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per
verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla
lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni
indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano
effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la
verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea
custodia presso istituti pubblici nonche' ogni altra misura
necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la
sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e
possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di
ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto
conto della qualita' dei soggetti e della natura del bene, il
Ministero puo' proporre allo Stato richiedente e ai soggetti
possessori o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e
raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le
parti.
Articolo 77
Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio,
gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di
restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo
quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il
bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi
la qualita' di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato
richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.
4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o al
detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere
annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri.
Articolo 78
Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di
un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto
conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a
qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il
termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal
territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati
nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c).
Articolo 79
Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su
domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato
in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto
interessato e' tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto
dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle
circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per
donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione
piu' favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento
dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Articolo 80
Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto processo
verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di
funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale e' rimessa
copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 81
Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le
altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche'
quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la
restituzione.
Articolo 82
Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice
dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene
culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale
dello Stato.
Articolo 83
Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto.
2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato
delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del
bene, il Ministero da' notizia del provvedimento di restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicita'.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro
cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso previsto dal comma 3, il bene e' acquisito al demanio
dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e
le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un
museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro
ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela
e la pubblica fruizione nel contesto culturale piu' opportuno.
Articolo 84
Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle
misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse
alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato
allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione
sull'attuazione del presente Capo nonche' sull'attuazione della
direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati
membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone
ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CEE e
della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1 . La
relazione e' trasmessa al Parlamento.
Articolo 85
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti, secondo modalita' stabilite con
decreto ministeriale.
Articolo 86
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore
conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e
dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione
europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le
corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.
Sezione IV
Convenzione UNIDROIT

Articolo 87
Beni culturali rubati o illecitamente esportati

1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla
Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni
culturali rubati o illecitamente esportati e' disciplinata dalle
disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di
ratifica ed esecuzione.
Articolo 87-bis
(( (Convenzione UNESCO) ))

(( 1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO
sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni
culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative
norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati
nella Convenzione medesima. ))
Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Articolo 88
Attivita' di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il
ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte
del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero puo' ordinare l'occupazione temporanea degli
immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma
1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per
l'occupazione, determinata secondo le modalita' stabilite dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica
utilita'. L'indennita' puo' essere corrisposta in denaro o, a
richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o
di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Articolo 89
Concessione di ricerca

1. Il Ministero puo' dare in concessione a soggetti pubblici o
privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate
nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto
di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni
imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero
ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione e'
revocata.
3. La concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero
intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In
tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le
opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la
determinazione ministeriale, l'importo e' stabilito da un perito
tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono
anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche
al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero puo' consentire, a richiesta, che le cose
rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro
ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente
disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la
custodia delle cose medesime.
Articolo 90
Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate
nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al
soprintendente o al sindaco ovvero all'autorita' di pubblica
sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa
altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facolta' di
rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino
alla visita dell'autorita' competente e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1
e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate
dal Ministero.
Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo
Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e
826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico
alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per
contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono
comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano
l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). E' nullo
ogni patto contrario.
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attivita' di ricerca, ai sensi
dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione
prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha
diritto ad un premio non superiore alla meta' del valore delle cose
ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e
abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o
del possessore.
4. Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio
di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato
puo' ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo le modalita' e con i limiti stabiliti con decreto adottato
dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Articolo 93
Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante
agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose
ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e'
corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un
quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose
ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla
stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del
Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo,
designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la
nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo
nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e'
effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese
della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Articolo 94
Convenzione UNESCO

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della
zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno
del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative
agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
Capo VII
Espropriazione

Articolo 95
Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati
dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione
risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero puo' autorizzare, a richiesta, le regioni, gli
altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto
pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal
caso dichiara la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette
gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di
persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente
il relativo procedimento.
Articolo 96
Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilita'
edifici ed aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare
monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o
accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico,
facilitarne l'accesso.
Articolo 97
Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al
fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per
il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
Articolo 98
Dichiarazione di pubblica utilita'

1. La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione
comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97
l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica
utilita'.
Articolo 99
Indennita' di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95
l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una
libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita'
stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
Articolo 100
Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilita'.
TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali

Articolo 101
Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina
ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un
insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque
editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e
conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
consultazione per finalita' di studio e di ricerca.
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di
resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o
di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da
importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori
storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo
all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di
fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo
hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano
un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di
cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al
pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.
Articolo 102
Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura
di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed
ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato
o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base
della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione
relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di
appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito
e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui
ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo'
altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura,
al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni
ivi presenti.
Articolo 103
Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura
puo' essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per
coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per
finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del
relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera
c);
c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita del biglietto
d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita presso
terzi convenzionati.
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare
all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori,
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in
modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprieta' privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per
scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1,
lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il
proprietario.
3. Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il
soprintendente, che ne da' comunicazione al comune o alla citta'
metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Articolo 105
Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle
rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e
godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni
soggetti alle disposizioni della presente Parte.
Sezione II
Uso dei beni culturali

Articolo 106
Uso individuale di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna,
per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a
singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina
il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
Articolo 107
Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e
precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'
autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a
rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono
ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente,
i calchi da copie degli originali gia' esistenti. Le modalita' per la
realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.
Articolo 108
Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle
riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha
in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni
d'uso;
b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonche' dei
benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via
anticipata.
3. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste da
privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti
pubblici per finalita' di valorizzazione. I richiedenti sono comunque
tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione
concedente.
4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i beni
determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la
cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei
canoni e corrispettivi.
5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni
in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state
rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e
la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento
dell'amministrazione concedente.
Articolo 109
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni
culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e
di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo
codice.
Articolo 110
Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e dai
corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai
soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni
appartengono o sono in consegna, in conformita' alle rispettive
disposizioni di contabilita' pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in
consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante
versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria
medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun
responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non
oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme
affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati
dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono
destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la
conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonche'
all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante
esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri
soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali

Articolo 111
Attivita' di valorizzazione

1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali consistono
nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o
risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle
funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6.
A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti
privati.
2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi di liberta' di partecipazione, pluralita' dei soggetti,
continuita' di esercizio, parita' di trattamento, economicita' e
trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata e' attivita'
socialmente utile e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta'
sociale.
Articolo 112
Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi
fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli
istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei
quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della
normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attivita' di
valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza
pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale,
al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalita'
di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate
forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.
5. Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4
non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione e'
rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della
Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni
interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e'
tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la
disponibilita'.
6. Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza
unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul
territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.
7. Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche
soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli
accordi medesimi possono riguardare beni di proprieta' privata.
8. I soggetti pubblici interessati possono altresi' stipulare
apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato
che svolgono attivita' di promozione e diffusione della conoscenza
dei beni culturali.
Articolo 113
Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata

1. Le attivita' e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa
privata, di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare
del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della
rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da
stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in
sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche
concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104,
comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Articolo 114
Livelli di qualita' della valorizzazione

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
anche con il concorso delle universita', fissano i livelli uniformi
di qualita' della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento
periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del
Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione
delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il
rispetto dei livelli adottati.
Articolo 115
Forme di gestione

1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa
pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta e' svolta per mezzo di strutture
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e
provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta e' attuata tramite:
a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni,
consorzi, societa' di capitali o altri soggetti, costituiti o
partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui
i beni pertengono;
b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e
5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta
al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni
culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle
lettere a) e b) del comma 3 e' attuata previa valutazione
comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi
che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti
preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si
provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di
valutazione comparativa dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono
alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo
che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
dell'attivita' di valorizzazione, non risulti conveniente od
opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attivita' di valorizzazione,
l'affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere
disposti in modo congiunto ed integrato.
8. Il rapporto tra il titolare dell'attivita' e l'affidatario od il
concessionario e' regolato con contratto di servizio, nel quale sono
specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del
servizio e di professionalita' degli addetti nonche' i poteri di
indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attivita' o del
servizio.
9. Il titolare dell'attivita' puo' partecipare al patrimonio o al
capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il
conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli
effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i
casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare
dell'attivita' o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato
ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento
dell'attivita' o del servizio. I beni conferiti in uso non sono
soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro
controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 puo'
essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di
valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del
servizio o dell'attivita'.
Articolo 116
Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai
sensi dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti
assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela
sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero
nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei
beni medesimi.
Articolo 117
Servizi aggiuntivi

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo
101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i
sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura
di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di
guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di
iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma
integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme
previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti
ai sensi dell'articolo 110.
Articolo 118
Promozione di attivita' di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali, anche con il concorso delle universita' e di altri
soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono,
anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive
aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica
dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di
cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le
regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale
o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del
patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle universita' e di
altri soggetti pubblici e privati.
Articolo 119
Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'universita' e la
ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e
favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli
studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti
al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la
elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e
sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei
docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della
specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari
esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.
Articolo 120
Sponsorizzazione di beni culturali

1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo
in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o
all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel
campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo
scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il
prodotto dell'attivita' dei soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o
del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme
compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il
decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi
con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le
modalita' di erogazione del contributo nonche' le forme del
controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
Articolo 121
Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente,
protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle
disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo
creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilita' sociale
nel settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al fine di
coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale
e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse
finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica puo' concorrere,
con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli
obiettivi dei protocolli di intesa.
Capo III
Consultabilita' dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Articolo 122
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilita' dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche'
di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente
consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi
dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello
Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi
a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di
settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i
documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede
l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o
del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli
archivi e i documenti di proprieta' privata depositati negli archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi
medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato. I
depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o
legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo
settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale stabilita
dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei
venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta
limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa
dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per
il titolo di acquisto.
Articolo 123
Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilita' dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore
dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le
questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio
riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, puo'
autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di
carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima
della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1.
L'autorizzazione e' rilasciata, a parita' di condizioni, ad ogni
richiedente.
2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai
sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' assoggettata anche la
consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato
conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto
pubblico. Il parere di cui al comma 1 e' reso dal soprintendente
archivistico.
Articolo 124
Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la
consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di
deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di
deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli
enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti
dal Ministero.
Articolo 125
Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non
liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 e'
effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.
Articolo 126
Protezione di dati personali

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i
diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il
trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e
consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio
degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, puo' essere disposto il
blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse
pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo
di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita'
personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti
dati personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali.
Articolo 127
Consultabilita' degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi
dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne
facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico,
la consultazione dei documenti secondo modalita' concordate tra i
privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico
dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati
di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere
esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta la condizione di non consultabilita' ai sensi dell'articolo
122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non
dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.
TITOLO III
Norme transitorie e finali

Articolo 128
Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali
non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla
conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano
comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma
degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e
degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero
precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero puo'
rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o
detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che
sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di
verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del
procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero
avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche
quando esso sia stato avviato d'ufficio, e' ammesso ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 129
Provvedimenti legislativi particolari

1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o
parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od
aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.
286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.
653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Articolo 130
Disposizioni regolamentari precedenti

1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal
presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre
1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione
regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.
PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali

Articolo 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte
omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i
valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
Articolo 132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di
indirizzi e criteri riguardanti le attivita' di tutela,
pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della
salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche
nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio
le amministrazioni pubbliche intraprendono attivita' di formazione e
di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e
valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle
analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la
qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche'
dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime
finalita'.
Articolo 133
Convenzioni internazionali

1. Le attivita' di tutela e di valorizzazione del paesaggio si
conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati
derivanti dalle convenzioni internazionali.
Articolo 134
Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati
ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Articolo 135
Pianificazione paesaggistica

1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente
tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa
d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di
seguito denominati "piani paesaggistici".
2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai
beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i
valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli
immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonche' gli interventi di
valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di
sviluppo sostenibile.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici

Articolo 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle
disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Articolo 137
Commissioni provinciali

1. Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una
commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere
a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136;
2. Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale,
il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il
soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I
restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla
regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalita'
ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede
all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e puo' consultare
esperti.
Articolo 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

1. Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli
altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata
all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le
soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la
sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle
aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole
interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle
caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed
estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato
e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano
percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le
misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono
dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e
valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi
peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e
costituisca parte integrante di quella prevista dal piano
paesaggistico.
Articolo 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione
di notevole interesse pubblico

1. La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa
planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e'
pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza
indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione
territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione
nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e
degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli
immobili o le aree da assoggettare a tutela.
3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le
citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di
interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono
presentare osservazioni alla regione, che ha altresi' facolta' di
indire un'inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la
regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo
136, comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al
proprietario, possessore o detentore del bene, nonche' alla citta'
metropolitana o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi,
anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata
dalla commissione, nonche' l'indicazione dei conseguenti obblighi a
carico del proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o
detentore dell'immobile puo' presentare osservazioni alla regione.
Articolo 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza

1. La regione, sulla base della proposta della commissione,
esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale
inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e
b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 e'
altresi' notificato al proprietario, possessore o detentore,
depositato presso il comune, nonche' trascritto a cura della regione
nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni
all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della
dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a
disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
Articolo 141
Provvedimenti ministeriali

1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni
entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai
sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di
dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque
emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il
direttore regionale puo' chiedere al Ministero di provvedere in via
sostitutiva.
2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della
documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale,
effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinche'
provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e
provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139,
commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi
dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di
dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato,
depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste
dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati
all'articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.
Articolo 141-bis
(( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico) ))

(( 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate
con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro
competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via
sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla
soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2
producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2
dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicita'
stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.))
Articolo 142
Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi
dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree
che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da
quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali
strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati
alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti
ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e
reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con
provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141,
puo' tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti
beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica

Articolo 143
Piano paesaggistico

1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione
al livello di rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici, il
piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di
elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente
compromessi o degradati.
2. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico
riconosciuti, il piano attribuisce a ciascun ambito corrispondenti
obiettivi di qualita' paesaggistica. Gli obiettivi di qualita'
paesaggistica prevedono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi
costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio
compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da
non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare
attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del
patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree
sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i
valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati con quelli.
3. Il piano paesaggistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e
propositivo. La sua elaborazione si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, attraverso l'analisi
delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici
da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio
attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi
di vulnerabilita' del paesaggio, la comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi
obiettivi di qualita' paesaggistica;
d) definizione di prescrizioni generali ed operative per la
tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei
criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico;
f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle aree significativamente compromesse o degradate;
g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento
degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto
paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli
investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
h) individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di
eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate
agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di
salvaguardia e di utilizzazione.
4. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse
tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio,
individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione e'
consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni,
delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano
paesaggistico ai sensi del comma 3, lettere d), e), f) e g), e quelle
per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri
vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti
urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi
dell'articolo 145.
5. Il piano puo' altresi' individuare:
a) le aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali la
realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in
considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o
della opportunita' di valutare gli impatti su scala progettuale,
richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione di cui agli
articoli 146, 147 e 159;
b) le aree, non oggetto di atti e provvedimenti emanati ai sensi
degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali, invece, la
realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire sulla base della
verifica della conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e
dello strumento urbanistico, effettuata nell'ambito del procedimento
inerente al titolo edilizio e con le modalita' previste dalla
relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione
di cui agli articoli 146, 147 e 159;
c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali
la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146,
147 e 159.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 5,
lettera b), e' subordinata all'approvazione degli strumenti
urbanistici adeguati al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo
145. Dalla medesima consegue la modifica degli effetti derivanti dai
provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, nonche'
dall'inclusione dell'area nelle categorie elencate all'articolo 142.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni
che consentono la realizzazione di opere ed interventi ai sensi del
comma 5, lettera b), all'esito positivo di un periodo di monitoraggio
che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle
trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui all'articolo 5,
lettera b), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed
interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado
di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per
la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione
e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.
10. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio possono stipulare accordi per l'elaborazione
d'intesa dei piani paesaggistici. Nell'accordo e' stabilito il
termine entro il quale e' completata l'elaborazione d'intesa, nonche'
il termine entro il quale la regione approva il piano. Qualora
all'elaborazione d'intesa del piano non consegua il provvedimento
regionale, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del
Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.
11. L' accordo di cui al comma 10 stabilisce altresi' presupposti,
modalita' e tempi per la revisione periodica del piano, con
particolare riferimento alla eventuale sopravvenienza di
provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
12. Qualora l'accordo di cui al comma 10 non venga stipulato,
ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non
trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.
Articolo 144
Pubblicita' e partecipazione

1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei
soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela
degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'.
2. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5
derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti
di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle
relative disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata
all'espletamento delle forme di pubblicita' indicate all'articolo
140, commi 3 e 4.
Articolo 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con altri strumenti di pianificazione

1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto
del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio,
con finalita' di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli
strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche' con
gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle
citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti
sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti
urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi'
vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono
comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di
pianificazione.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque
non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le citta'
metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali
protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici,
introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative
che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio,
risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori
paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprieta'
derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed
adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della
pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Articolo 146
Autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di
immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati
all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli
articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero
sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non
possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei
beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione
o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa
competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati
della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva
autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la
documentazione necessaria alla verifica di compatibilita'
paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato
attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e
gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L' amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di
autorizzazione, verifica la conformita' dell'intervento alle
prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo;
b) la congruita' con i criteri di gestione dell'immobile o
dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualita' paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilita' paesaggistica
dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il
paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione
dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal
progetto e dalla relativa documentazione, alla competente
soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento,
ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora
l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie
integrazioni; in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data
della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.
Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione
ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare
accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data
della richiesta fino a quella di ricezi one della documentazione,
ovvero dalla data di comunicazione della necessita' di accertamenti
fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque
non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6.
Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere,
l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla
domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione
competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del
parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto
della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data
facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla
regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore
o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta
fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero
fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la
regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua
emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che
ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente
al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla
comunita' montana e all'ente parco nel cui territorio si trova
l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
c) non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche
se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il
ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu' interesse. Le
sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale
possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso
l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il
ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato almeno
ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la
data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se
essa sia stata rilasciata in difformita' dal parere della
soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla
regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni
di vigilanza di cui all'articolo 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle
istanze concernenti le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di cave e torbiere.
Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa
in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni
espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla
competente soprintendenza.
Articolo 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo
146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare,
l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di
impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le
procedure previste all'articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con
le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le
modalita' di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione
delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree
sottoposti a tutela paesaggistica.
Articolo 148
Commissione per il paesaggio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le
regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio
presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in
materia di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione e' composta da soggetti con particolare e
qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al
rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che
prevedano le modalita' di partecipazione del Ministero alle attivita'
della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui
all'articolo 146, comma 7, e' espresso in quella sede secondo le
modalita' stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di
quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12.
Articolo 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera
b) e dell'articolo 156, comma 4, non e' comunque richiesta
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e
dall'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera
g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in
materia.
Articolo 150
Inibizione o sospensione dei lavori

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione
prescritta dall'articolo 139, comma 4, la regione o il Ministero ha
facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista
alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori
incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole
interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di
novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo
pretorio della proposta della commissione di cui all'articolo 138 o
della proposta dell'organo ministeriale prevista all'articolo 141,
ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione
prevista dall'articolo 139, comma 4.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori
incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la pianificazione
paesaggistica preveda misure di recupero o di riqualificazione cessa
di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione
non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali
attenersi, nella esecuzione dei lavori, per non compromettere
l'attuazione della pianificazione.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati
anche al comune interessato.
Articolo 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano gia' stati
oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non
siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse
pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che
fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150,
comma 1, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gia'
eseguite sono demolite a spese dell'autorita' che ha disposto la
sospensione.
Articolo 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte
per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista
delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136, ovvero in
prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso
articolo, la regione ha facolta' di prescrivere le distanze, le
misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali,
tenendo in debito conto l'utilita' economica delle opere gia'
realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo
Titolo. La medesima facolta' spetta al Ministero, che la esercita
previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136,
lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la Regione
consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
Articolo 153
Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati
nell'articolo 134 e' vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione
competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni
indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni, previo parere favorevole della
amministrazione competente individuata dalla regione sulla
compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo
pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree
soggetti a tutela.
Articolo 154
Colore delle facciate dei fabbricati

1. L'amministrazione competente individuata dalla regione puo'
ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui
colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore
che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli
immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati
ai sensi dell'articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico
elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 139, comma 1,
lettera m), l'amministrazione consulta preventivamente le competenti
soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori
dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.
Articolo 155
Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da
questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo da parte delle
amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze
in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156
Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti
dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le
previsioni dell'articolo 143 e, in difetto, provvedono ai necessari
adeguamenti.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui
vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione,
analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree
oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare
la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per
disciplinare lo svolgimento d'intesa delle attivita' volte alla
verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello
schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell'accordo e'
stabilito il termine entro il quale sono completate le attivita',
nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano
adeguato. Qualora al completamento delle attivita' non consegua il
provvedimento regionale il piano e' approvato in via sostitutiva con
decreto del Ministro.
4. Se dalla verifica e dall'adeguamento, in applicazione
dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli
effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140
e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano
paesaggistico e' subordinata all'espletamento delle forme di
pubblicita' indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.
5. Qualora l'accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero
ad esso non seguano la verifica e l'adeguamento congiunti del piano,
non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8
dell'articolo 143.
Articolo 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6,
dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano
efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922,n.
778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse
archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f) i provvedimenti di riconoscimento della zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli
immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole
interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse
archeologico.
Articolo 158
Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di
attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Articolo 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria

1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi
dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al
conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi
dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, da'
immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni
rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per
gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'amministrazione competente puo' produrre una relazione
illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5.
L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque
atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri
titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono
essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di
integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per
una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione
richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del
decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.
3. Il Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa, completa documentazione.
4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 e' data
facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla
competente soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza,
corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla
competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla
amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente
codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985,
l'autorizzazione prevista dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 puo'
essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.
PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 160
Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e
conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I
della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere
necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano
rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il
provvedimento finale sono comunicati anche alla citta' metropolitana
o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del
comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle
forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile e'
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e'
accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
Articolo 161
Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi
cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli
obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
Articolo 162
Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le
sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 163
Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle
disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo
V, il bene culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal
territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo
Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in
solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e'
accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquita'.
Articolo 164
Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere,
compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I
della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e
modalita' da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facolta' del Ministero di esercitare la
prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo
174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni
indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui
alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 77,50 a euro 465.
Articolo 166
Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori
del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non
rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del
formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della
Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 103,50 a euro 620.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennita'
pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti
dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto, secondo
che l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
ritenga piu' opportuno nell'interesse della protezione dei beni
indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie
spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra
il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
La somma e' determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al
trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1
sono utilizzate per finalita' di salvaguardia, interventi di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
Articolo 168
Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con
le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda

Articolo 169
Opere illecite

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica,
restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni
culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli
ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo
13;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati
nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel piu' breve tempo, i
progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di
inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal
soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
Articolo 170
Uso illecito

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali
indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere
storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o
integrita'.
Articolo 171
Collocazione e rimozione illecita

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di
loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni
culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare
notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni
culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le
prescrizioni date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non
subiscano danno dal trasporto.
Articolo 172
Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni
date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di
cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.
Articolo 173
Violazioni in materia di alienazione

1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro
1.549,50 a euro 77,469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni
culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato
all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento
della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di
prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del
termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
Articolo 174
Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 11, comma 1,
lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza
di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o
con la multa da euro 258 a euro 5.165.
2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi', nei confronti
di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata
l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste
appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose
oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi
dell'articolo 30 del codice penale.
Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310
a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione,
ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto
dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10
rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione
temporanea.
Articolo 176
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo
10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da
euro 103 a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto
la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
Articolo 177
Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e
176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una
collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il
recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
Articolo 178
Contraffazione di opere d'arte

1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e
con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o
riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un
oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse
storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti,
indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni,
apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo
accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita',
come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita'
commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 e'
pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal
giudice ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36,
comma 3, del codice penale.
4. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma
1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 179
Casi di non punibilita'

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi
riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di
opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od
imitazione di oggetti di antichita' o di interesse storico od
archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera
o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le
dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione
rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si
applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito
in modo determinante l'opera originale.
Articolo 180
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque
non ottempera ad un ordine impartito dall'autorita' preposta alla
tutela dei beni culturali in conformita' del presente Titolo e'
punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita'
di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e'
punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della
sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'
stata commessa la violazione.
PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182
Disposizioni transitorie

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000,
n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24
ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano
iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di
restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2,
lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del
2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si
applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di
tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma,
erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi
prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui
all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero
procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione.
Articolo 183
Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10,
e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice
si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle
facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti
degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di
spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48,
comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette
garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai
principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
Articolo 184
Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo
sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo,
rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e
22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato
dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente
all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto
dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma
5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23
dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come
modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237
e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli
articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli
articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive
modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente
all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
URBANI
Allegato A
(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3;
75, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici,
storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti
stessi, aventi piu' di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4
e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su
qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati
interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative
matrici, nonche' manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e
copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1),
diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli
spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura
aventi piu' di cinquanta anni.
13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di
zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie
da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono
disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e' pari
o superiore ai valori indicati alla lettera B.


B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in
euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979,50
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959,00
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598,00
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794,00
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere
accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione.

(1) Aventi piu' di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
URBANI


((Allegato B
(articolo 182)

I) Titoli e punteggi


Tabella 1. - Titoli di studio

+-------------------------------------+------------------------------+
| Titolo di studio | Punteggio |
+-------------------------------------+------------------------------+
|Diploma conseguito presso una scuola | |
|di restauro statale di cui all'arti- | |
|colo 9 del decreto legislativo 20 | |
|ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta | |
|formazione e di studio che operano | 300 |
|presso l'Istituto centrale del | |
|restauro, l'Opificio delle pietre | |
|dure e l'Istituto centrale per la | |
|patologia del libro) | |
+-------------------------------------+------------------------------+
|Diploma conseguito presso una scuola | 75 |
|di restauro statale di durata almeno | per ciascun anno di |
|biennale | durata del corso |
+-------------------------------------+------------------------------+
|Attestato di qualifica professionale | |
|conseguito presso una scuola di | |
|restauro regionale ai sensi | |
|dell'articolo 14 della legge 21 | 75 |
|dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli | per ciascun anno di |
|esteri ritenuti equipollenti | durata del corso |
|nell'ambito della procedura di | |
|selezione pubblica | |
+-------------------------------------+------------------------------+
|Laurea in Beni culturali (L1) ovvero | 37,50 |
|in Tecnologie per la conservazione e | per ciascun anno di |
|il restauro dei beni culturali (L43) | durata del corso |
+--------------------------------------------------------------------+
|Laurea specialistica in Conservazione| 37,50 |
|e restauro del patrimonio storico- | per ciascun anno di |
|artistico (12/S) | durata del corso |
+-------------------------------------+------------------------------+
|Laurea magistrale in Conservazione e | 37,50 |
|restauro dei beni culturali (LM11) | per ciascun anno di |
| | durata del corso |
+-------------------------------------+------------------------------+
|Diploma di laurea in Conservazione | 37,50 |
|dei beni culturali, se equiparato | per ciascun anno di |
|dalle universita' alle classi 12/S o | durata del corso |
|LM11, ai sensi dell'articolo 2 del | |
|decreto ministeriale 9 luglio 2009 | |
+-------------------------------------+------------------------------+
|Diploma in Restauro di primo o di | |
|secondo livello, conseguito presso le| 50 |
|Accademie di belle arti, con almeno | per ciascun anno di |
|un insegnamento annuale in restauro | durata del corso |
|per ciascun anno di corso | |
+-------------------------------------+------------------------------+
|Titoli riconosciuti equipollenti al | 50 |
|diploma in Restauro conseguito presso| per ciascun anno, fino a |
|le Accademie di belle arti | un massimo di 150 |
+-------------------------------------+------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------+
|I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono |
|cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200,|
|ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle universita'|
|e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e|
|comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la|
|laurea nella classe L1 o L43 e' cumulabile con la laurea|
|specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella|
|classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle|
|accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro|
|delle accademie di belle arti e' cumulabile solo con il diploma di|
|secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o|
|magistrale. |
+---------------------------------------------------------------------+





Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali

+------------------------------------+-------------------------------+
| Posizione | Punteggio |
+------------------------------------+-------------------------------+
|Inquadramento nei ruoli delle | |
|amministrazioni pubbliche preposte | |
|alla tutela dei beni culturali a | |
|seguito del superamento di un | 300 |
|pubblico concorso relativo al | |
|profilo di restauratore di beni | |
|culturali | |
+------------------------------------+-------------------------------+
|Inquadramento nei ruoli delle | 225 |
|amministrazioni pubbliche preposte | cumulabili con i punteggi |
|alla tutela dei beni culturali a | di cui alla Tabella 1 |
|seguito del superamento di un | se i titoli sono stati |
|pubblico concorso relativo al | conseguiti dopo l'inserimento |
|profilo di assistente tecnico | nella qualifica ex B3, profilo|
|restauratore | di assistente tecnico |
| | restauratore, nei ruoli della |
| | pubblica amministrazione |
+------------------------------------+-------------------------------+
|Inquadramento come docente di | |
|Restauro presso le Accademie di | |
|belle arti per i settori | 300 |
|disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26,| |
|ABPR27 e ABPR28 | |
+------------------------------------+-------------------------------+




Tabella 3. - Esperienza professionale

+---------------------------------------------+------------------------+
| Attivita' di restauro | Punteggio |
+---------------------------------------------+------------------------+
|Svolgimento di attivita' di restauro di beni | |
|culturali mobili e superfici decorate di beni| 37,50 per anno |
|architettonici ai sensi dell'articolo 182, | |
|comma 1-quater, lettera a) | |
+---------------------------------------------+------------------------+




II) Settori di competenza
1) Materiali lapidei, musivi e derivati
2) Superfici decorate dell'architettura
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o
dipinti
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e
pergamenacei
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
11) Strumenti musicali
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici)).

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