Legge n.142 del 8 giugno 1990

Ordinamento delle autonomie locali.
(GU n.135 del 12-6-1990 - Suppl. Ordinario n. 42)
Vigente al: 13-6-1990
Capo I.
PRINCIPI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPPUBLICA
Promulga
la seguente legge:


Art. 1.
(Oggetto della legge)
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e
delle province e ne determina le funzioni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle
relative norme di attuazione.
3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della
Reppublica non possono introdurre deroghe ai principi della presente
legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Art. 2.
(Autonomia dei comuni e delle province)
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura
gli interessi e promuove lo sviluppo della comunita' provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia
finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza
pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie.
Esercitano, altresi', secondo le leggi statali e regionali, le
funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.
Art. 3.
(Rapporti tra regioni ed enti locali)
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che
attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori,
le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a
livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del
comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali
e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle
province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un
efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione
economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le
risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti
degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la
formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della
programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale
dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresi', con norme di carattere
generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilita'
fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove
esistenti.

Capo II.
AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 4.
(Statuti comunali e provinciali)
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in
particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione
fra comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai
procedimenti amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e'
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bolletino
ufficiale della regione.
Art. 5.
(Regolamenti)
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia
adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Capo III.
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6.
(Partecipazione popolare)
1.I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono
organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale,
anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme
associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni
e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere altresi' determinate le garanzie per il loro tempestivo esame.
Possono essere previsti referendum consultivi anche su richiesta di
un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver
luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 7.
(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)
1. Ciascun elettore puo' far valere, innanzi alle giurisdizioni
amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti
del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha
promosso l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco e del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il
diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio
di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con
norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di
accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso
l'amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini
all'attivita' dell'amministrazione, gli enti locali assicurano
l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.
Art. 8.
(Difensore civico)
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere
l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante
dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore civio nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.

Capo IV.
IL COMUNE

Art. 9.
(Funzioni)
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino
la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori
organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.
Art. 10.
(Compiti del comune per servizi di competenza statale)
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato
civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza
statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie.

Art. 11.
(Modifiche territoriali, fusione
ed istituzione di comuni)
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni
possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite
le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge
regionale. Salvo i casi' di fusione tra piu' comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza che altri
comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle
circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo
aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni
costituite ai sensi dell'articolo 26.
3. La legge regionale che istituice nuovi comuni, mediante fusione di
due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o
ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e
di decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore
a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre
agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci
anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari
commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli
comuni che si fondono.
5. Nel caso di fusione di due o piu' comuni con popolazione inferior
a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per
ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o piu' comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o piu' comuni di
popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati
soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed
iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con
obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti
esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito
territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a
5.000 abitanti.

Art. 12.
(Municipi)
1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 puo'
prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunita' di
cui al comma 4 dello stesso articolo, con il compito di gestire i
servizi di base nonche' altre funzioni delegate dal comune.
2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al
consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da parte
dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste
concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere
comunale.
3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero
di voti. La carica di pro-sindaco e di consultore e' incompatibile
con quella di consigliere comunale.
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo statuto
ed il regolamento comunale.
5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste
per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.

Art. 13.
(Circoscrizioni di decentramento comunale)
1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per
istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base,
nonche' di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti
possono articolare il territorio comunale per istituire le
circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della
popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unita' del comune
ed e' eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per
l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000
abitanti.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche
e integrazioni.

Capo. V.
LA PROVINCIA

Art. 14.
(Funzioni)
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e
prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle
acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed
artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia
scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi, promuove e coordina attivita' nonche' realizza opere di
rilevante interesse provinciale sia nel settore economico,
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale
e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 15.
(Compiti di programmazione)

1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto dei territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulicoforestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compabilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

Art. 16.
(Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali)
1. La provincia, in relazione all'impiezza e peculiarita' del
territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei
servizi, puo' disciplinare nello statuto la subdivisione del proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici,
i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui
all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti
criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro
la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e
culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per
ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive
esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello
sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola
provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni
dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza
della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000
abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato
e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in
proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale,
beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le
regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa
dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.
Capo VI.
AREE METROPOLITANE

Art. 17.
(Aree metropolitane)
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni
di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi
rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche,
ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna
area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro
un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una
provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni
provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi
dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di
una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come auttorita'
metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la
denominazione di "citta' metropolitana".
5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione
Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel
presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.
Art. 18.
(Citta' metropolitana)
1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in
due livelli:
a) citta' metropolitana;
b) comuni.
2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme relative alle
province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla
emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della citta' metropolitana: il consiglio
metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.
Art. 19.
(Funzioni della citta' metropolitana
e dei comuni)
1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la citta'
metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla citta'
metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le
funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo
carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicita' ed
efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area
metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilita', traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione
delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione
commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e
della formazione professionale e degli altri servizi urbani di
livello metropolitano.
2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le tariffe e i
contributi sui servizi ad essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non
attribuite espressamente alla citta' metropolitana.
Art. 20.
(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area
metropolitana)
1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana,
la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle
circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.
2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi
comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione
di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di
organizzazione e di funzionalita', cosi' da assicurare il pieno
esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei
servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonche' un
equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro
storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono
quela piu' caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li
compongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in
proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale
nonche' adeguati beni strumentali immobili e mobili.
Art. 21.
(Delega al Governo)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per
la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle
autorita' metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.
2. I decreti, tenendo conto della specificita' delle singole aree, si
conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.
3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede
direttamente.
4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui
all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei
ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei
mesi, il Governo e' delegato a provvedere con decreti legislativi,
osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni
interessati e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
Capo VII.
SERVIZI

Art. 22.
(Servizi pubblici locali)
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province
sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati.
Art. 23.
(Aziende speciali ed istituzioni)
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato del consiglio comunale o prinviciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per
l'esercizio di servizi sociali, dotado di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio
di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai
regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le
sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto
dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione.
Capo VIII.
FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 24.
(Convenzioni)
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
Art. 25.
(Consorzi)
1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o piu'
servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste
per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto
compatibili.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente
allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli
enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. L'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro
delegato, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi comuni e province non puo' essere costituito piu'
di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puo'
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l'attuazione alle leggi regionali.
Art. 26.
(Unioni di comuni)
1. In previsione di una loro fusione, due o piu' comuni contermini,
appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per
l'esercizio di una pluralita' di funzioni o di servizi.
2. Puo' anche far parte dell'unione non piu' di un comune con
popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati
con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente,
che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento
puo' prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni
partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.
5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e
dei servizi da unificare, nonche' le norme relative alle finanze
dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.
6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi
alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla
fusione, l'unione e' sciolta.
7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i
contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono
alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente
previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi
aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni
viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione
non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei
comuni dell'unione.
Art. 27.
(Accordi di programma)
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della
regione o il presidente della provincia o il sindico, in relazione
alla compentenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di
programma, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni
interessate, e' approvato con atto formale del presidente della
regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bolletino ufficiale della regione. L'accordo, qualora
adottato con decreto del presidente della regione, produce gli
effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al
prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni,
delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in
vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui
all'articolo 7 della legge 1o marzo 1986, n. 64.
Capo IX.
COMUNITA' MONTANE

Art. 28.
(Natura e ruolo)
1. Le comunita' montane sono enti locali costituiti con leggi
regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa
provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone
montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la
fusione di tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunita' montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle
leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una
popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunita' montane sono
comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per
cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i
rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali
per la montagna stabiliti dalle Comunita' europee o dalle leggi
statali e regionali.
3. La legge regionale puo' prevedere l'esclusione dalla comunita'
montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare
l'omogeneita' geografica o socio-economica; puo' prevedere altresi'
l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore
a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
e socio-economico della comunita'.
4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito
territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
delle fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta'
socio-economica.
Art. 29.
(Funzioni)
1. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla
legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla
Comunita' economica europea o dalle leggi statali e regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi
delegate dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta altresi'
alle comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse
delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed
interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli
previsti dalla Comunita' economica europea, dallo Stato e dalla
regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi
annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano plurienale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi
aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui
all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i
programmi annuali operativi delle comunita' montane, sulla base del
riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge
n. 93 del 1981.
7. Sono abrogati:
a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come
sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed
il secondo comma dell'articolo 14 della citada legge n. 991 del 1952;
b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.
8. La comunita' montana puo' essere trasformata in unione di
comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga
ai limiti di popolazione.
Cappo X.
ORGANI DEL COMUNE
E DELLA PROVINCIA

Art. 30.
(Organi)
1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.
Art. 31
(Consigli comunali e provinciali)
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in
carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono
regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione.
3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori.
5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche'
dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge.
6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno
inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a riunire
il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo
richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno
le questioni richieste.
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi
i casi previsti dal regolamento.
Art. 32.
(Competenze dei consigli)
1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti,
l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani
finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani
territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere
nelle dette materie;
c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del
personale; le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la
costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di
istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali,
l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti
obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, relative permute, gli
appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di
altri funzionari;
n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti
presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o
della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e
le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del
precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai
sensi dell'articolo 36, comma 5.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 33.
(Composizione delle giunte)
1. La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e da
un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a
quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non
superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000
abitanti, non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001
a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici
per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sedici
per i comuni con oltre 500.000 abitanti.
2. La giunta provinciale e' composta dal presidente, che la presiede,
e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non
superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con
arrotondamento all'unita' per eccesso al fine di ottenere un numero
pari e comunque non superiore ad otto.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo
statuto puo' prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non
facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere.
Art. 34.
(Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte)
1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e
provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla
prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le
modalita' fissate dalla presente legge e dallo statuto.
2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla
proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la
vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle
stesse.
3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o
alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di
sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di
un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di
sindaco o di presidente della provincia.
4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive
votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al
comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza
predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39, comma
1, lettera b), numero 1).
5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione
del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e
provinciali e' disposta dal consigliere anziano. La prima
convocazione e' disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza.
6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal
consigliere anziano.
7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della
provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni
dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervanga
l'annullamento per vizio di legittimita'.
8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di
oltre meta' degli assessori comportano la decadenza della rispettiva
giunta.
Art. 35.
(Competenze delle giunte)
1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del
presidente della provincia, degli organi dei decentramento, del
segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al
consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e
svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 36.
(Competenze del sindaco e del presidente della provincia)
1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente,
convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici nonche' all'esecuzione degli
atti.
2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi' all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e
alla provincia.
3. Il sindaco e' inoltre competente, nell'ambito della disciplina
regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici, nonche' gli orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di
armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e
generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza
entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n), o
comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del
giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i
capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del
termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio
nella prima adunanza. in caso non si pervenga a decisione, il
comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei
successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui
all'articolo 48.
6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della
provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula
prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
7. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
Art. 37.
(Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione)
1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non
ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
consiglieri e puo' essere proposta solo nei confronti dell'intera
giunta; deve contenere la proposta di nuove linee
politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della
provincia e di una nuova giunta in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 34.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e
non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione
del nuovo esecutivo proposto.
6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari,
revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della
provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella
stessa seduta il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente.
7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla
elezione della nuova giunta.
8. Lo statuto puo' prevedere, nelle forme indicate dal presente
articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori,
eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di
istituzioni dipendenti.
Art. 38
(Attribuzioni del sindaco
nei servizi di competenza statale)
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita'
e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanita' ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione
dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove occorra,
l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto
puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei
servizi stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1,
nonche' dall'articolo 10, il sindaco, previa comunicazione al
prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti
gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la
delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei
quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza.
Capo XI.
CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 39.
(Scioglimento e sospensione
dei consigli comunali e provinciali)
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del
Presidente della Reppublica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine
pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli
organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione
provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione
degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di
dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;
2) dimissioni o decadenza di almeno la meta' dei consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il
termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che
sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando
il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo
assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e'
data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo
decreto. Tale termine puo' essere prorogato per non piu' di novanta
giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno
elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di
scioglimento e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del
decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente
necessita', puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore a
novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un
commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del
provvedimento di sospensione.
Art. 40.
(Rimozione e sospensione di amministratori
di enti locali)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i
presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali
possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla
Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei
reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o
di sicurezza.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e
urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
Capo XII.
CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 41.
(Comitato regionale di controllo)
1. Per l'esercizio del controllo di legittimita' previsto
dall'articolo 130 della Costituzione, e' istituito, con decreto del
presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo
sugli atti dei comuni e delle province.
2. La legge regionale puo' articolare il comitato in sezioni per
territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune
l'unitarieta' di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del
comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni
del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di
riferimento.
Art. 42.
(Composizione del comitato)
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto
in una terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori
commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai
rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno
cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di
consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i
funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con
qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in
quiescenza, o tra i professori di ruolo di universita' in materie
giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o
provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra
funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle
rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti
aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo
supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e'
designato dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengo no alle
sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa
categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il
presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal
consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di
nuove elezioni del consiglio regionale, nonche' quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
Art. 43.
(Incompatibilita' ed ineleggibilita)
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati
regionali di controllo:
a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del consiglio regionale;
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a
controllo del comitato, nonche' cloro che abbiano ricoperto tali
cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilita' alle
cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e
dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali
sottoposti al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti
presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle
sezioni di esso;
g) coloro che prestano attivita' di consulenza o di collaborazione
presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a
livello provinciale, regionale o nazionale, nonche' coloro che
abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla
costituzione del comitato.
Art. 44.
(Norme regionali)
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro
sezioni, le indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del
presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicita' della
attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggiorranza
qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e per
la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilita'
sopravventura, nonche' per la supplenza del presidente.
3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo
e dei loro uffici, nonche' la corresponsione di un'indennita' di
carica ai componenti sono a carico della regione.
4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale
di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e
dell'autonomia dell'organo.
Art. 45.
(Deliberazioni soggette al controllo
preventivo di legittimita')
1. Sono soggete al controllo preventivo di legittimita' le
deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali
nonche' quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria
iniziativa, sottoporre al comitato.
2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie
sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimita' denunciate, quando un terzo dei consiglieri
provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota
con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei
comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano
richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate
entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
b) contributi, indennita', compensi, rimborsi ed esenzioni ad
amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al
comma 2 sono comunicate ai capigruppo consiliari.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresi' essere
sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo
dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei
quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei
consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema
maggioritario, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate
di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del
consiglio.
5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' le
deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.
Art. 46.
(Modalita' del controllo preventivo
di legittimita' degli atti e del bilancio)
1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni
indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti
giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di
controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento,
dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della
conformita' dell'atto alle norme vigenti nonche' alle norme
statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse
pubblico perseguito.
3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai
principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.
4. Il termine e' interrotto per una sola volta se prima della sua
scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il
termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della
ricezione degli atti richiesti.
5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del
termine, se il comitato regionale di controllo da' comunicazione di
non aver riscontrato vizi di legittimita'.
6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni
dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a
pena di decadenza.
7. La legge regionale stabilisce le modalita' ed i termini per
l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la
disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati
regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.
8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto
consuntivo da parte del comitato di controllo e' di quaranta giorni.
Il decorso del termine determina l'esecutivita' delle deliberazioni
ai sensi del comma 1.
9. Il comitato di controllo puo' indicare all'ente interessato le
modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il
termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il
termine previsto dal comma 9 o di annullamento delle deliberazione di
adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione
del conto stesso.
11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il
controllo di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e
la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
Art. 47.
(Pubblicazione ed esecutivita' delle deliberazioni)
1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di
legittimita' diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 48.
(Potere sostitutivo)
1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti
obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a
mezzo di un commissario. Il termine assegnato non puo' essere
inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi
d'urgenza.
2. Le modalita' di esercizio del potere di cui al comma 1 sono
regolate dalla legge regionale.
Art. 49.
(Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e
dalle province)
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti,alle unita'
sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunita'
montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate
per i comuni e per le province.
Art. 50.
(Pareri obbligatori)
1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a
tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi
norma avente forza di legge ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attivita'
degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni
dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale
interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il
parere, e' prorogato per un tempo pari a quello del termine
originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine
prorogato, si' prescinde dal parere.
Capo XIII.
UFFICI E PERSONALE

Art. 51.
(Organizzazione degli uffici
e del personale)
1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la
dotazione organica del personale e, in conformita' allo statuto,
l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo
principi di professionalita' e responsabilita'. Il regolamento
disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilita' gestionali
per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e
stabilisce le modalita' dell'attivita' di coordinamento tra il
segretario dell'ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti
che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione
amministrativa e' attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo
statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
Spettano ad essi in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo
statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la
responsabilita' sulle procedure d'appalto e di concorso, la
stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli
obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e
dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere
conferiti a tempo determinato, con le modalita' e secondo i termini
fissati dallo statuto. Il loro rinnovo e' disposto con provvedimento
motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal
dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli
obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonche' al livello di
efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui
diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico puo' essere disposta
con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati
conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli
incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento
economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione
dell'incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalita'.
8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti
degli enti locali e' disciplinato con accordi collettivi nazionali di
durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della
Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge
29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la
disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause
di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine
all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi
stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi
degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa
alle modalita' di conferimento della titolarita' degli uffici nonche'
alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici
complessivi.
9. La responsabilita', le sanzioni disciplinari, il relativo
procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio
sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili
dello Stato.
10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta
dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede,
dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di
ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalita' stabilite dal
regolamento.
11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed
al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunita'
montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
Art. 52.
(Segretari comunali e provinciali)
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario
statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente
articolato.
2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti
professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il
trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilita', i
trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalita' di
accesso e progressione in carriera, nonche' l'organismo collegiale,
territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o
da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti
degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari,
preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di
indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.
La legge disciplina altresi' le modalita' del concorso del segretario
fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende
funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 51,
sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attivita', cura l'attuazione dei provvedimenti, e'
responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai
relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del
consiglio.
4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario
per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per
coadiuvarlo o sostituilo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si
applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente
legge.
Art. 53.
(Responsabilita' del segretario degli enti
locali e dei dirigenti dei servizi)
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al
consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola
regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del
servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonche' del
segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei
servizi, il parere e' espresso dal segretario dell'ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e
delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1,
unitamente al funzionario preposto.
Capo XIV.
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 54.
(Finanza locale)
1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di
risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.
4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali
indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che
tengano conto della popolazione, del terri torio e delle condizioni
socio-economiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione
delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunita' ed integrano la
contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici
indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali
determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,
qualora prevedano per legge casi di gratuita' nei servizi di
competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tarife
inferiori al costo effetivo della prestazione, debbono garantire agli
enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di
opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla
legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e'
determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno
degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non e'
riducibile nel tiennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di
investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di
investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono
distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse
attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei
servizi sulla base della programmazione regionale.
Art. 55.
(Bilancio e programmazione finanziaria)
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e'
riservato alla legge dello Stato.
2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio
di previsione per l'anno successivo, osservando i principi
dell'universalita', dell'integralita' e del pareggio economico e
finanziario.
3. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello
della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in
modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del
servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo di
diritto.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilita'
economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio entro il 30 giugno
dell'anno successivo.
Art. 56.
(Deliberazioni a contrattare
e relative procedure)
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e
le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla
normativa della Comunita' economica europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 57.
(Revisione economico-finanziaria)
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a
due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere
scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,
il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformita' allo statuto ed al
regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita'
contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed
economicita' della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verita' delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione
dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione
economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto
tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c).
9. Lo statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno
della gestione.
Capo XV.
RESPONSABILITA'

Art. 58.
(Disposizioni in materia di responsabilita')
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali, nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e
le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono
personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti
locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave
nell'esercizio delle loro funzioni.
4. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla
commissione del fatto. La responsabilita' nei confronti degli
amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province e'
personale e non si estende agli eredi.
Capo XVI.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.
(Termine per l'adozione dello statuto)
1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il
regolamento di contabilita' ed il regolamento per la disciplina dei
contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle
materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge in quanto con essa compatibili.
3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo,
fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori e'
determinato nella misura massima prevista dall'articolo 33.
All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della
giunta si procede secondo le modalita' previste dall'articolo 34. I
termini di cui al comma 2 dell'articolo 34, limitatamente alle
amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio 1990,
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Presso il Ministero dell'interno e' istituito l'ufficio per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che
cura anche adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi.
5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi,
in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data dientrata in
vigore della presente legge.
Art. 60.
(Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni)
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti
di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla
revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto,
costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle
forme previste dalla presente legge.
2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n.
278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13, si
intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali
successiva alla adozione dello statuto comunale.
Art. 61.
(Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e
associativi, di comunita' montane e di organi di controllo)
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di
organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali ai
principi della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni dispongono il riordino delle comunita' montane
secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo anche alla
regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalita' e tempi di
attuazione di detto riordino.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di
controllo in conformita' alle disposizioni contenute nella presente
legge, nonche' alla relativa regolamentazione legislativa regionale.
4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni
non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.
Art. 62.
(Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il
Governo e' delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453,
uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare
le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione
medesima.
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari
condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Art. 63.
(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni
provinciali)
1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione
dell'articolo 17, il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di
due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali
e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione
territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.
2. Il Governo e' altresi' delegato, entro lo stesso termine, ad
emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province,
compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree
territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, e' stata
gia' avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei
comuni ed e' gia' stato deliberato il parere favorevole da parte
della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e
Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati,
ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata
l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge,
provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate
ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i
successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari
permanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5
miliardi per ciascuno degli anni 1990. 1991 e 1992, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province".
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta
nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge
finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa,
rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovra' risultare
coperto.
Art. 64.
(Abrogazione di norme)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:
a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n.
297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da
166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23,
primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140,
primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle
funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da
leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;
d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444,
intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia
di edilizia scolastica.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili,
salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione
della loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni
rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.
Art. 65.
(Entrata in vigore della legge)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a ciunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Milano, addi' 8 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

No comments

Leave your comment

In reply to Some User