Legge n.183 del 18 maggio 1989

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
(GU n.120 del 25-5-1989 - Suppl. Ordinario n. 38)
Vigente al: 9-6-1989
TITOLO I
LE ATTIVITA', I SOGGETTI, I SERVIZI
CAPO I
LE ATTIVITA'

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del
suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del
patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e
sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalita' perseguite dalla presente
legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di
carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli
interventi, di loro esecuzione, in conformita' alle disposizioni che
seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i
canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque
pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in
superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua
direttamente o a mezzo di affluenti, nonche' il territorio che puo'
essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi
i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo
prospiciente, qualora un territorio possa essere allagato dalle acque
di piu' corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino
idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie
maggiore,
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito
dalla competente autorita' amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attivita' previste al comma 1
concorrono, secondo le rispettive competenze. lo Stato, le regioni a
statuto speciale ed ordinario, le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, le provincie, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di
bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonche'
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Art. 2.
(Attivita' conoscitiva)

1. Nell'attivita' conoscitiva, svolta per le finalita' della
presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si
intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione
e diffusione dei dati, accertamento, sperimentazione, ricerca e
studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni
generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte
tematiche del territorio, valutazione e studio degli effetti
conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti
di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa
a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 1.
2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta,
sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1,
secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e
consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione
tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che
garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di
un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi
informativi regionali e quelli delle provincie autonome.
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici,
anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della
difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente
interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui
all'articolo 9, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2
del presente articolo.
Art. 3.
(Le attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione).

1. Le attivita' di programmazione, di pianificazione e di
attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita'
indicate all'articolo 1 curano in particolare.
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di
forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche'
delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso,
vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori,
diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli
allagamenti;
d) la disciplina delle attivita' estrattive, al fine di prevenire
il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli
alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree
instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture
contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di
risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche,
anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti
condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e
dell'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili,
anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo
di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative
comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per
le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo
libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di
depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la
definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli
produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi
in agricoltura;
i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e
profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica,
garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi
il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonche' la
polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico,
nonche' della gestione degli impianti;
m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli
impianti nel settore e la conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi
di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi
fluviali e lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici
nel settore, sulla base di criteri di economicita' e di efficienza
delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q) l'attivita' di prevenzione e di allerta svolta dagli enti
periferici operanti sul territorio.
2. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte, sulla base
delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri,
metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine,
tra l'altro, di garantire omogeneita' di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio,
ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di
gestione dei servizi connessi.
TITOLO I
LE ATTIVITA', I SOGGETTI, I SERVIZI
CAPO II.
I SOGGETTI CENTRALI

Art. 4.
(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri
per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa del suolo).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma
2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e
3, nonche' per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei
programmi di intervento e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo
nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato
nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25,
comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di
persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono demandate le
funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di
attivita' da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle
obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore
disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
membro del Comitato stesso su sua delega, e' composto dai Ministri
dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi
tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento
delle loro attivita'. Propone al Presidente del Consiglio dei
ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui
all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e
degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il
Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni
statali competenti.
Art. 5.
(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero
dell'ambiente).
1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte
sotto la responsabilita' del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del
suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli
indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia
idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere
e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative
necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del
suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico
dello stato di previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio
1986, n. 349, nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei
programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da
allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi
dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del
suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione
sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi
tecnici nazionali;
d) provede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato
alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei
provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione,
realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza
statale, nonche' alla organizzazione e al funzionamento dei servizi
di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;
e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8
luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il
Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni
livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli
interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la
tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo
nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza statale in materia di tutela
dell'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti
di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma
1, lettere, a) ed h).
Art. 6.
(Comitato nazionale per la difesa
del suolo: istituzione e compiti).
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato,
nazionale per la difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, e'
composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su
richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici,
dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni
culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione
economica; dei trasporti; della sanita'; della marina mercantile;
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del
tesoro; nonche' del Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il
coordinamento della protezione civile;
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia
elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano;
e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione, nazionale
comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il
profilo dell'organizzazione amministrativa.
3. Del Comitato, altresi', fanno parte il presidente generale ed il
presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonche' il direttore generale della difesa del suolo del
Ministero dei lavori publici, di cui all'articolo 7, ed il direttore
del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale
del Ministero dell'ambiente.
4. Il Comitato e' costituito su proposta del Ministro dei lavori
pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura
in carica cinque anni. Con le medesime modalita' si procede alla
eventuale sostituzione di componenti.
5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del
Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le
designazioni di almeno la meta' dei componenti, il Comitato si
intende comunque costituito ed e' abilitato ad esercitare le proprie
funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni
provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento,
prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per
l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria
di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.
7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai
fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di
cui all'articolo 4, in ordine alle attivita' ed alle finalita' della
presente legge, ed ogni qualvolta ne e' richiesto dal Ministro dei
lavori pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei
criteri di cui al predetto articolo 4;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed
organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento
con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati
che svolgono attivita' di rilevazione, studio e ricerca in materie
riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa
del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati
da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione
delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale
per i bacini di rilievo nazionale.
Art. 7.
(Direzione generale della difesa del suolo)

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del
Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione
generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria
del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle gia'
di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori
pubblici dall'articolo 5.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa
del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle
acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti
e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo,
dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e
delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il piu' efficace
supporto dell'attivita' del Comitato nazionale per la difesa del
suolo.
Art. 8.
(Collaborazione interministeriale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri
del Comitato di cui all'articolo 4 possono richiedere, per il tramite
del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle
attivita' necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite
dalla presente legge.
ART. 9.
(I servizi tecnici nazionali).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i
servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto
l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Ai
servizi tecnici nazionali e' assicurata autonomia scientifica,
tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici gia' esistenti presso i Ministeri dei lavori
pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici
nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con
la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli
ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di
perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e
dell'ambiente, nonche' delle loro trasformazioni. A tal fine sono
prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica
amministrazione che gia' operano nel settore, nonche' quelle del
Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
3. Dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali si avvalgono
direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente,
dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della
protezione civile, le autorita' dei bacini di rilievo nazionale, gli
organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il
Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del
Ministero dei lavori pubblici ed il servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente
nonche' il Dipartimento per il Mezzogiorno.
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attivita' conoscitiva, qual e' definita all'articolo 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al
comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e
consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto
del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei
ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al
principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di
chi ne usufruisca.
5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano
un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali,
le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le
integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla
gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di
apposite convenzioni, l'istituto nazionale di geofisica. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991,
le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse
assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge
11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di
monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.
6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4
ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua
competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla
completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati
di cui al comma 5, ed in particolare le priorita' nel rilevamento e
nella predisposizione della base di dati.
7. Ai servizi tecnici nazionali e' preposto un Consiglio dei
direttori, composto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici
nazionali di cui al comma 1, nonche' dai responsabili dell'Istituto
geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia,
dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio metereologico
dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e
dell'istituto nazionale di geofisica.
8. Il Consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformita' alle deliberazioni di cui all'articolo 4,
al coordinamento dell'attivita' svolta dai singoli servizi tecnici
nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, nonche' dagli altri organismi indicati al
precedente comma 7;
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui
al comma 9.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede
alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui
al comma 2, in particolare disciplinando:
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali
di organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione
territoriale, di ogni singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attivita' dei servizi
tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare
dell'attivita' svolta dai servizi tecnici regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun
servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul
possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle
attivita' di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle
mansioni da svolgere;
d) i criteri generali per la attribuzione della dirigenza dei servizi
e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto
del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori
tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalita' di organizzazione e di gestione del sistema
informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e
sorveglianza;
f) le modalita' che consentono ai servizi tecnici nazionali di
avvalersi dell'attivita' di enti e organismi specializzati operanti
nei settori di rispettiva competenza nonche' di impiegare in compiti
di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di
convenzioni-tipo, adottate con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in
materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e
scientifico.
10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali
tecnici.
11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e
mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
12. Con la procedura e le modalita' di cui al comma 9 si provvede,
tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici
nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici
nazionali, nonche' dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9,
lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta
presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe,
geologico, e' collocato, senza soluzione di continuita', in appositi
ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il
successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento,
fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque
posseduti. Alla identificazione del personale da ricomprendere nei
ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che
determina altresi' le dotazioni organiche dei profili professionali
occorrenti in misura pari alle unita' da trasferire. I provvedimenti
relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del
personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui
delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero e'
istituito ciascun ruolo transitorio.
TITOLO I
LE ATTIVITA', I SOGGETTI, I SERVIZI
CAPO III.
LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI
E LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE.

ART. 10.
(Le regioni).
1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni
ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in
particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e,
tra l'altro:
a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di
piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei
relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo
nazionale;
d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione
dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonche' alla
approvazione di quelli di rilievo interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e
all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da
realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo
interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di
rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla
organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica,
di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione
e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei
beni;
g) provvedono alla organizzazione e al funzionamento della
navigazione interna;
h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo
regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalita' di
consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati,
in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e
sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la
trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il
mese di dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di
conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e
di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed
esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.
2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli
di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a
livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del
Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente ed uno
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione,
alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica ed al controllo
dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonche'
al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi
capacita' superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano
sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.
4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le
attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1›
novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10
metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000
metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi
derivazioni di acqua di competenza statale.
5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi
altezza e capacita' di invaso.
6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate
dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali
e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative
statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone
comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonche' delle aree di
preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della
navigazione marittima.
8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative gia'
trasferite o delegate alle regioni.
Art. 11.
(Enti locali ed altri soggetti)

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le
comunita' montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino
imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con
sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni
regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme
stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro,
nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del
suolo e sono tenuti a collaborare con essi.
ART. 12.
(Autorita' di bacino di rilievo nazionale).
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale e' istituita
l'Autorita' di bacino, che opera in conformita' agli obiettivi della
presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi
unitari.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:
a) il comitato istituzionale;
b) il comitato tecnico;
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
3. Il comitato istituzionale e' presieduto dal Ministro dei lavori
pubblici, ovvero del Ministro dell'ambiente per quanto attiene al
risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la
salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed e' composto: dai Ministri
predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni
culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai
presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio e'
maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal
segretario generale dell'Autorita' di bacino che partecipa con voto
consultivo.
4. Il comitato istituzionale:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in
conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 4;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del piano di bacino,
che potra' eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi
comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle
acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della
revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze
interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
g) controlla l'attuazione del piano di bacino.
5. Il comitato tecnico e' organo di consulenza del comitato
istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino
avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso e' presieduto
dal segretario generale ed e' costituito da funzionari designati, in
numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali e
da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato
tecnico puo' essere integrato, su designazione del comitato
istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.
6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il
Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni
pervenutegli.
7. Il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato
istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive
attivita', con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti
locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale
agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri
delegatigli;
e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del
piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale
materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato
medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed
attuati, nonche' alle risorse stanziate per le finalita' del piano di
bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e
comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora
abbiano attinenza con le finalita' del piano medesimo;
g) e' proposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario generale e' nominato dal comitato istituzionale, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro
dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra
esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore
disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale
ha durata quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti
dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato
dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, e'
articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c)
piani e programmi.
10. Le Autorita' di bacino hanno sede provvisoria presso il
Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed
i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed
individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le
determinazioni definitive.
TITOLO II
GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
GLI INTERVENTI, LE RISORSE
CAPO I.
GLI AMBITI

Art. 13.
(Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione)

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, e'
ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i
bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale,
interregionale e regionale.
2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono
provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977,
pubblicato nella Gazzettta Ufficiale n. 354 del 29 dicembre 1977.
Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera b).
3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria
competenza.
Art. 14.
(Bacini di rilievo nazionale)

1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini
interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono
bacini di rilievo nazionale:
a) per il versante adriatico:
1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto
Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
b) per il versante tirrenico:
1) Arno (Toscana, Umbria);
2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo);
3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).
2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del
bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla
lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno,
sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), e' preposta
rispettivamente un'unica Autorita' di bacino, che opera anche per il
coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo
alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.
3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle
competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini
della razionalizzazione delle competenze amministrative e della
coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e
del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori
pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su
conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo,
individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso
le aste principali dei bacini, per i quali le competenze
amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia
idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.
ART. 15.
(Bacini di rilievo interregionale).
1. Bacini di rilievo interregionale sono:
a) per il versante adriatico:
1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
7) Sangro (Abruzzo, Molise);
8) Trigno (Abruzzo, Molise);
9) Saccione (Molise, Puglia);
10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);
b) per il versante ionico:
1) Bradano (Puglia, Basilicata);
2) Sinni (Basilicata, Calabria);
c) per il versante tirrenico:
1) Magra (Liguria, Toscana);
2) Fiora (Toscana, Lazio);
3) Sele (Campania, Basilicata);
4) Noce (Basilicata, Calabria);
5) Lao (Basilicata, Calabria);
2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente
competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche
e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche.
Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di
specifiche intese.
3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:
a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato
tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli interventi;
d) le modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative per la
gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione,
la gestione e il funzionamento degli incentivi, degli interventi e
delle opere.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, istituisce il comitato istituzionale di bacino ed il
comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a).

Art. 16.
(Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi
nelle disposizioni degli articoli 14 e 15.
2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in
tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni
territorialmente competenti con decreto del Presidente della
Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Nulla e' innovato al disposto del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina
delle grandi drivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in
quelli di rilievo interregionale, di cui all'articolo 15.
TITOLO II
GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
GLI INTERVENTI, LE RISORSE
CAPO II
GLI STRUMENTI

ART. 17.
(Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino)

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per
la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondavalle.
3. Il piano di bacino persegue la finalita' indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene: 
a) in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ad aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni:
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano gia' state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo a gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza; 
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantita';
s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del dissesto. 
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. 
Di conseguenza, le autorita' competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i progammi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n.1497, e all'articolo 1- bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino. 
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizione nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.


Art. 18.
(I piani di bacino di rilievo nazionale)

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono
elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati
istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente
stabiliscono:
a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei
provvedimenti di cui al presente articolo;
b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo
delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o
piu' regioni.
2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di
rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino,
assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo
svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la
formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo,
ivi compresa la nomina di commissari ad acta.
3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino e' data notizia
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni
territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e
modalita', ove chiunque sia interessato possa prendere visione e
consultare la documentazione. Il progetto e' altresi' trasmesso al
Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della
verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui
all'articolo 4.
4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime
osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni
dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il
parere si intende espresso favorevolmente.
5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa
del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai
fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.
6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono
depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle provincie
territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione
per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta
adozione nella Gazzetta Ufficiale.
7. Presso ogni sede di consultazione e' predisposto un registro sul
quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.
8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla
regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque
giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere
direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.
9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma
8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8
e formulano un parere sul progetto di piano.
10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e
dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.
11. I piani di bacino, approvati con le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente
competenti.
Art. 19.
(I piani di bacino di rilievo interregionale)

1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo
interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10
dell'articolo 18.
2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal
Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c)
del comma 7 dell'articolo 6, approvano, per le parti di rispettiva
competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i
successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per le difesa del
suolo.
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle
osservazioni formulate dal comitato nazionale, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, puo' adottare
eventuale modifiche.
ART. 20.
(I piani di bacino di rilievo regionale)
1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare
ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale, contestualmente
coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni
possono elaborare ed approvare un unico piano per piu' bacini
regionali.
2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori
d'altra regione, il piano e' elaborato dalla regione il cui
territorio e' maggiormente interessato e all'approvazione provvedono
le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza
territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.
3. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta giorni dalla
adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della
verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo
4.
4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate,
il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro dell'ambiente per le
materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato nazionale per
la difesa del suolo, propongono al Presidente del Consiglio dei
ministri l'adozione di interventi in via sostitutiva.
TITOLO II
GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
GLI INTERVENTI, LE RISORSE
CAPO III
GLI INTERVENTI

ART. 21.
(I programmi di intervento).
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di
intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita'
dei piani medesimi.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al
15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti
e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei
cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione
interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di
studi, rilevazione o altro nelle materie riguardanti la difesa del
suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita'
dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di
valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
d) adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei
servizi tecnici funzionali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino
di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti
alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di
bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.
4. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti
pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato
istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti
alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di
bacino.
ART. 22.
(Adozione dei programmi).
1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono
adottati dai competenti comitati istituzionali.
2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo
interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di
intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20.
3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo
regionale provvedono le regioni competenti.
4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in
corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalita' di
cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori
pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo,
affinche' entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni
contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la
difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del
fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della
predisposizione del disegno di legge finanziaria.
5. La scadenza di ogni programma triennale e' stabilita al 31
dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per
l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora
impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo
del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformita' ed alle
intese di cui al citato articolo 81.
ART. 23.
(Attuazione degli interventi).
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzativo
attribuite alle Autorita' di bacino possono essere esercitate anche
mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati
istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e
organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
2. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24
giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, e'
stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per
cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni
altro onere affrontato per la realizzazione delle opere della fase
progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad
assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli
stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale,
purche' i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle
rispettive assegnazioni annuali.
4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre
1952, n. 3136, puo' avere carattere definitivo quando l'urgenza del
caso lo richiede.
5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai
sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa
fissa.
TITOLO II
GLI AMBITI, GLI STRUMENTI,
GLI INTERVENTI, LE RISORSE
CAPO IV.
LE RISORSE

Art. 24.
(Personale)

1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della
presente legge, con la procedura di cui all'articolo 9, comma 9, ed
entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori
pubblici.
2. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 10
miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il
1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle
dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di tesoro, in conformita' alle previsioni di spesa indicate
nel presente comma.
ART. 25.
(Finanziamento)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico
dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui
all'articolo 21.
2. Con successiva legge pluriennale di spesa, ai sensi dell'articolo
11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si provvede alla
determinazione per ciascun triennio degli stanziamenti necessari per
l'attuazione della presente legge. I predetti stanziamenti sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino
all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e
4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati,
il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, sentito il Comitato
nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma
nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini
nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli
stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e delle regioni,
tenendo conto delle priorita' indicate nei singoli programmi ed
assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.
4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di
intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli
stanziamenti sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 4.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni
dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del
Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio
decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande
rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico
principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere
sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da
esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.
(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' costituito il Comitato nazionale per la
difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi
dell'Autorita' di bacino di cui all'articolo 12 della presente legge.
ART. 27.
(Soppressione dell''ufficio speciale
per il Reno).
1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in
Bologna e' soppresso. Le competenze che residuano allo Stato sono
attribuite al provveditorato alle opere pubbliche per
l'Emilia-Romagna, cui e' trasferito il personale addetto.
Art. 28.
(Personale regionale)

1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del
Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie
tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle
regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano.
Al trattamento economico del predetto personale provvedono le
istituzioni di provenienza.
Art. 29.
(Rapporti al Parlamento)

1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' allegata la relazione
sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrologico.
2. Alla relazione previsionale e programmatica e' allegata la
relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di
intervento per la difesa del suolo.
3. Agli effetti del comma 7 dell'articolo 2 della legge 8 luglio
1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma
dell'amministrazione dei lavori pubblci nel settore della difesa del
suolo e delle funzioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente
alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.
Art. 30.
(Bacino regionale pilota)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro del lavori pubblici, d'intesa con il
Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le
particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico
e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del
piano di bacino, come previsto dalla presente legge, gia' con
riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991
sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative
tecniche di cui all'articolo 2, dei metodi e criteri di cui
all'articolo 17 e delle modalita' di coordinamento con i piani di
risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle
disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del
bacino predetto, e' inoltre autorizzato il recepimento anticipato,
rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive
comunitarie rilevanti rispetto alle finalita' della presente legge.
2. Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 formula le
opportune direttive per l'attuazione delle finalita' di cui al comma
1, stabilendo tempi e modalita' della sperimentazione, e costituisce
uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri
designati dalla regione e da Ministri dell'ambiente, dei lavori
pubblici, dell'agricolutura e delle foreste, per i beni culturali ed
ambientali e per il coordinamento della protezione civile.
Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino
trasmette una relazione sull'attivita', sui risultati e sulle
indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed
al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.
3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari
all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di
previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in
ragione di lire 20 miliardi annui, e' ripartita dal Comitato dei
ministri di cui all'articolo 4, sentita la regione interessata.
Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione
competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello
schema adottato in base alle disposizioni dell'articolo 31.
Art. 31.
(Schemi previsionali e programmatici)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono costituite le Autorita' dei bacini di rilievo
nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e
programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e
della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari
atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la
costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente
indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del suolo, del
territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque,
ai sensi della presente legge, dando priorita' in base ai criteri
integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente
nonche' dell'organica sistemazione;
d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli
interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati
provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano,
ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti
bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di
cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa
del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei
fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per
cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del
Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta
media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla
quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario,
immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.
Art. 32.
(Competenze delle provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in
materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere
idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
2. Per quanto attiene all'Autorita' del bacino dell'Adige, i
riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali
ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di
competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari
delle province interessate.
Art. 33.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 24, valutato
in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed
in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione
dell'amministrazione finanziaria" e relative proiezioni per gli anni
successivi.
2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente
legge e' autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di
lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545
miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si
provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo
utilizzando il residio accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese
le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno";
quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie
alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative proiezioni
per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia
ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme
generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti
per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno", e
relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25
miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34.
(Consorzi idraulici)

1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed
abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n.
523, relative alla costituzione degli stessi.
2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, e' delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a
disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito
delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle
funzioni esercitate dai predetti consorzi nonche' a trasferire i
rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al
trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31
dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione
giuridica ed economica acquisita.
Art. 35.
(Organizzazione dei servizi idrici pubblici)

1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'articolo
17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi
programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale
degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali
ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi
pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle
acque usate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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