Legge n.394 del 6 dicembre 1991

Legge quadro sulle aree protette.
(GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83)
Vigente al: 28-12-1991

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Finalita' e ambito della legge
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della
Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta
principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree
naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale
le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o
gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e
ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2,
specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di
tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le
seguenti finalita':
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni
vegetali o forestali, di singolarita' geologiche, di formazioni
paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei
a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche
mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative
compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al
comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree
possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di
attivita' produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo
Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e
di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
ART. 2.
Classificazione delle aree naturali protette
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali,
lacuali o marine che contengono uno o piu' ecosistemi intatti o anche
parzialmente alterati da interventi antropici, una o piu' formazioni
fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo
internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici,
estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere
l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le
generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri,
fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la
costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono,
nell'ambito di una o piu' regioni limitrofe, un sistema omogeneo
individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori
paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle
popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali,
lacuali o marine che contengono una o piu' specie naturalisticamente
rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o piu'
ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono
essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in
esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree
protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo
alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge
5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31
dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3
puo' operare ulteriori classificazioni per le finalita' della
presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione
previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla
convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse
secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei
rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta,
secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981,
n. 453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel
territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve
naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle
regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della
propria denominazione.
ART. 3.
Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree
naturali protette
1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito
denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo
presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile,
per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o da
sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia
autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato
partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori
delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta,
ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il
Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui
al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli
indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i
dati disponibili relativi al complesso delle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli
della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in
Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilita'
territoriale. La Carta della natura e' adottata dal Comitato su
proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5
miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la
Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta
di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' le relative
direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte
l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e
riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si
raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la
questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di
seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti
particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi
realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un
quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una
rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale
presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti,
ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate
dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana
e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio
nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni
a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in
materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta
del Comitato o del Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della
Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della
natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica
composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite
complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente e'
composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri
presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche
economici, ai quali e' corrisposta una indennita' stabilita con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del
tesoro. Fanno parte del contingente non piu' di venti esperti di
elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non
superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le
modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio
1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con
proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che
fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della
segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire
dall'anno 1991.
Art. 4
Programma triennale per le aree naturali protette

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito
denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui
all'articolo 3, comma 2, dei dati della carta della natura e delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legge dello stato:
a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree
naturali protette di interesse internazionale, nazionale e
regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge,
statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei
confini;
b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali
protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti,
individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;
c) definisce il riparto delle disponibilita' finanziarie per ciascuna
area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i
contributi in conto capitale per l'esercizio di attivita' agricole
compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero
di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale,
per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico
degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;
d) prevede contributi in conto capitale per le attivita' nelle aree
naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse,
nonche' per progetti delle regioni relativi all'istituzione di
dette aree;
e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi
lo stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree
protette nell'attuazione del programma per quanto di loro
competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed
alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla
base dell'esigenza di unitarieta' delle aree da proteggere.
2. Il programma e' redatto anche sulla base delle indicazioni di
cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o
l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e
di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico
dello stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a
valere sulle disponibilita' esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma
3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal ministro
dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici
metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione
pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto
1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri e' condizione per la
concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al
comitato da ciascun componente del comitato stesso, dagli altri
ministri, da regioni non facenti parte del comitato e dagli enti
locali, ivi comprese le comunita' montane. Le proposte per
l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di
aree naturali protette esistenti possono essere altresi' presentate
al comitato, tramite il ministro dell'ambiente, dalle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti
nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al
comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma
e' pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana. Il
programma ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente con la
stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma
triennale, il programma stesso finalizza non meno di meta' delle
risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a
quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre
risorse disponibili per le finalita' compatibili con la presente
legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15,
ede' predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e
tecnicoscientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le
amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal comitato nel termine
previsto dal comma 6, si provvede con decreto del presidente del
consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei
ministri, su proposta del ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma e' autorizzata la
spesa da parte del ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per
il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attivita'
connesse alla predisposizione della carta della natura nonche' per
attivita' di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la
redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le
iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo
14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15,
nonche' per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia
e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la
valorizzazione e fruibilita' delle aree, e' autorizzata la spesa di
lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire
92 miliardi per il 1994.
ART. 5.
Attuazione del programma;
poteri sostitutivi

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e
propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di
ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne
gravemente le finalita', il Ministro dell'ambiente, sentita la
Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un
termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del
Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede
in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco
ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni.
A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che
attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad
informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalita' indicate dal
Comitato.
3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette e'
condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
ART. 6.
Misure di salvaguardia

1. In caso di necessita' ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le
regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree
da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse
misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine
detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal
presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le rel-
ative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato
nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di
individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di
individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale, nonche' dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n.
59.
2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle
singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia
di cui al comma 3 nonche' le altre specifiche misure eventualmente
individuate nel programma stesso e si applicano le misure di
incentivazione di cui all'articolo 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di
salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri
edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di
quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni
con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa
incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici,
idraulici ed idrogeotermici e sulle finalita' istitutive dell'area
protetta. In caso di necessita' ed urgenza, il Ministro
dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, puo'
consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, pre-
scrivendo le modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a
salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta
ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone
comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione
del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per
eventuali deroghe di cui all'articolo 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono
adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale
ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese
dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il
committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in
caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata
l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorita' di gestione
ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove
questi non provveda entro il termine assegnato, che non puo' essere
inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli
inadempimenti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e
quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero
avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo
ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio
1986, n. 349. La nota relativa alle spese e' resa esecutiva dal
Ministro dell'ambiente ed e' riscossa ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639.
ART. 7.
Misure di incentivazione
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso, in tutto
o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui
territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un
parco naturale regionale e', nell'ordine, attribuita priorita' nella
concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la
realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco
stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano
per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore
storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua,
dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio,
ivi comprese le attivita' agricole e forestali;
e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attivita' sportive compatibili;
h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso
impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonche'
interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorita' di cui al comma 1 e' attribuito ai
privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative
produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive del
parco nazionale o naturale regionale.
TITOLO II
AREE NATURALI PROTETTE
NAZIONALI

ART. 8.
Istituzione delle aree naturali protette nazionali

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalita'
di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalita' di
cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la regione.
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una
regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di piu'
regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome,
e' comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale
possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della
disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia
introdotte ai sensi dell'articoo 6.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e
dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco
si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni
di cui all'articolo 18.
ART. 9.
Ente parco
1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico, sede legale e
amministrativa nel territorio del parco ed e' sottoposto alla
vigilanza del Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'Ente:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) la Comunita' del parco.
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente,
d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il
parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente
parco, ne coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono
delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed
indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo
nella seduta successiva.
4. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da dodici
componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite
le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente
qualificate per le attivita' in materia di conservazione della natura
o tra i rappresentanti della Comunita' del parco di cui all'articolo
10, secondo le seguenti modalita':
a) cinque, su designazione della Comunita' del parco, con voto
limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della
Societa' botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del
Consiglio nazionale delle ricerche e delle Universita' degli studi
con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di
designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti
indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente;
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla
richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice
presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque
componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le
funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
7. Il Consiglio direttivo e' legittimamente insediato quando sia
nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni
generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui
regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui
all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale
economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto
dell'Ente parco, che e' adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con la regione.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione
interna, le modalita' di partecipazione popolare, le forme di
pubblicita' degli atti.
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro
contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita'
dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente
parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con
decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti
scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero
tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono
designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di
Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate.
11. Il Direttore del parco e' nominato dal Ministro dell'ambiente
previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore
del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il
Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato
stipulato per non piu' di cinque anni con soggetti iscritti in un
elenco di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco,
istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In
sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non
oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato puo' essere
stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia
naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i
membri possono essere confermati una sola volta.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV
allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse
finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le
finalita' di cui alla presente legge e' consentito l'impiego di
personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato
ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti
per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi comitati di
consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei
settori di attivita' dell'Ente parco.
ART. 10.
Comunita' del parco
1. La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni
e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle
comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree del
parco.
2. La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo
dell'Ente parco.
In particolare, il suo parere e' obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del
Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
3. La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del
Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui
all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' il
proprio regolamento.
4. La Comunita' del parco elegge al suo interno un Presidente e un
Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno
e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo
dei suoi componenti.
ART. 11.
Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attivita'
consentite entro il territorio del parco ed e' adottato dall'Ente
parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco
di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi
dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni
parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attivita' artigianali, commerciali, di
servizio e agro-silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di
trasporto;
d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere,
nell'ambito della legislazione in materia;
g) lo svolgimento delle attivita' da affidare a interventi di
occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento
alle comunita' terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e
strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le
attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In
particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle spe-
cie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali,
salvo nei territori in cui sono consentite le attivita' agro-silvo-
pastorali, nonche' l'introduzione di specie estranee, vegetali o
animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche,
nonche' l'asportazione di minerali;
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri
urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito
dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresi' le eventuali deroghe
ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del
medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e
sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale
dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate
dall'Ente parco stesso.
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita'
locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali
diritti esclusivi di caccia delle collettivita' locali o altri usi
civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente
commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente
parco.
6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro dell'ambiente,
sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da
esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa
con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento
acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i
comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni
del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che e'
tenuto alla loro applicazione.

ART. 12.
Piano per il parco
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente
parco e' perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco,
di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare
i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree
o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e
tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di
attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del
piano;
c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai
portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione
sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree
di campeggio, attivita' agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull'ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di
protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale e' conservato
nella sua integrita';
b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove
opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di
trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le
utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle
infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi di
gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresi'
ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalita'
istitutive ed in conformita' ai criteri generali fissati dall'Ente
parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero
secondo metodi di agricoltura biologica, le attivita' agro-silvo-
pastorali nonche' di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed e'
incoraggiata anche la produzione artigianale di qualita'. Sono
ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c)
del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978,
salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo
ecosistema, piu' estesamente modificate dai processi di
antropizzazione, nelle quali sono consentite attivita' compatibili
con le finalita' istitutive del parco e finalizzate al miglioramento
della vita socio-culturale delle collettivita' locali e al miglior
godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro sei mesi della sua
istituzione in base ai criteri ed alle finalita' di cui alla presente
legge ed e' adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi,
sentiti gli enti locali.
4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi
dei comuni, delle comunita' montane e delle regioni interessate;
chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi
quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni scritte, sulle
quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.
Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si
pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco
per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma
2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni
interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il
piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione
dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto
costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da
rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce
i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora
le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi
quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al
Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si
sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro
dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario
ad acta.
6. Il piano e' modificato con la stessa procedura necessaria alla sua
approvazione ed e' aggiornato con identica modalita' almeno ogni
dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale
interesse e di urgenza e di indifferibilita' per gli interventi in
esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i
piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di
pianificazione.
8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed e'
immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei
privati.

ART. 13.
Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere all'interno del parco e' sottoposto al
preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la
conformita' tra le disposizioni del piano e del regolamento e
l'intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
Il diniego, che e' immediatamente impugnabile, e' affisso
contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo
dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente
parco da' notizia per estratto, con le medesime modalita', dei nulla
osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta e' ammesso ricorso
giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione
ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta puo' essere affidato con
deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui
composizione e la cui attivita' sono disciplinate dal regolamento del
parco.
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta,
con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola
volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla
osta.
ART. 14.
Iniziative per la promozione economica e sociale
1. Nel rispetto delle finalita' del parco, dei vincoli stabiliti dal
piano e dal regolamento del parco, la Comunita' del parco promuove le
iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle
collettivita' eventualmente residenti all'interno del parco e nei
territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunita' del parco, entro un anno dalla sua
costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attivita' compatibili, individuando i soggetti
chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente
anche attraverso accordi di programma. Tale piano e' sottoposto al
parere vincolante del Consiglio direttivo ed e' approvato dalla
regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto
tra Comunita' del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la
questione e' rimessa ad una conferenza pre- sieduta dal Ministro
dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione
definitiva al Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 puo' prevedere in particolare: la
concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la
predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il
risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-
naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a
terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche
convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma
cooperativa, di attivita' tradizionali artigianali, agro-silvo-
pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche
di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel
rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del
turismo e delle attivita' locali connesse. Una quota parte di tali
attivita' deve consistere in interventi diretti a favorire
l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonche' l'accessibilita'
e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, l'Ente parco puo' concedere a
mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio
emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di
qualita' e che soddisfino le finalita' del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni
interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali
rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e puo' essere
aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.
ART. 15.
Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, puo'
prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche
mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui
al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attivita'
agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di
principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad
attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed
indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi
derivanti dall'attivita' del parco. Con decreto da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del
presente comma.
3. L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni provocati dalla
fauna selvatica del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per la
liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi
entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo
oneroso della proprieta' e di diritti reali sui terreni situati
all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma
2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati
di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla
notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la
descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del
possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalita' di
pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o
il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco
puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita,
esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di
ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un
apposito capitolo, con dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno,
per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito
programma, con opportune priorita'.
ART. 16.
Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al
conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui
all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive
modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei
diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai
servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme
regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente
parco.
2. Le attivita' di cessione di materiale divulgativo, educativo e
propagandistico di prodotti ecologici, nonche' le prestazioni di
servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte
alla normativa per la disciplina del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei
corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di
cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
ART. 17.
Riserve naturali statali

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui
all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva
ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche
principali, le finalita' istitutive ed i vincoli principali,
stabilendo altresi' indicazioni e criteri specifici cui devono
conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo
regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti
nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della
riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal
Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto
istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto
ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono vietati in particolare:
a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non
autorizzate, salvo le modalita' stabilite dagli organi responsabili
della gestione della riserva.
ART. 18.
Istituzione di aree protette marine

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro
del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresi'
il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria
preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti.
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la
delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la
protezione dell'area e prevede, altresi', la concessione d'uso dei
beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo
19, comma 6.
3. Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per
le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e'
autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993.
ART. 19.
Gestione delle aree protette marine
1. Il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area
protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per
la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette ma-
rine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie
di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, la gestione dell'area protetta marina puo' essere
concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni
riconosciute.
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti
con un'area protetta terrestre, la gestione e' attribuita al soggetto
competente per quest'ultima.
3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono
compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto
della protezione e delle finalita' istitutive dell'area. In
particolare sono vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e
vegetali nonche' l'asportazione di minerali e di reperti
archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche
chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e
di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai
territori inclusi nelle aree protette marine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa
del mare dagli inquinamenti, e' approvato un regolamento che
disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di
protezione necessario.
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree
protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalita'
della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della
marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno
dell'area protetta fanno parte della medesima.
7. La sorveglianza nelle aree protette marine e' esercitata dalle
Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31
dicembre 1982, n. 979.
ART. 20.
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai
parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi
nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del
titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con
le disposizioni della presente legge.
ART. 21.
Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di
rilievo internazionale e nazionale e' esercitata per le aree
terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine
congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina
mercantile.
2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di
rilievo internazionale e nazionale e' esercitata, ai fini della
presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla
attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali
servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le
strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero
dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale
degli stessi, secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il
decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di reclutamento e
di ripartizione su base regionale, nonche' di formazione
professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti
dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da
esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di
servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto
decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato,
sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza e' esercitata ai
sensi dell'articolo 19, comma 7.
TITOLO III
AREE NATURALI PROTETTE
REGIONALI

ART. 22.
Norme quadro
1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree
naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunita' montane e dei
comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva
l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale
partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa
legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un
documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da
destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria,
all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione
degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
b) la pubblicita' degli atti relativi all'istituzione dell'area
protetta e alla definizione del piano per il parco di cui
all'articolo 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione
dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in
conformita' ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle
aree protette;
e) la possibilita' di affidare la gestione alle comunioni familiari
montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta
sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali
costituenti patrimonio delle comunita' stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la
partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione
delle aree protette e la pubblicita' degli atti relativi
all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per
il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve
naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni
forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al
fine di un utilizzo razionale del territorio e per attivita'
compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu'
regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra
le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area
delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di
un parco nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali
l'attivita' venatoria e' vietata, salvo eventuali prelievi faunistici
ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in
conformita' al regolamento del parco o, qualora non esista, alle
direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita'
e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere
attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso
autorizzate.
ART. 24.
Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

1. In relazione alla peculiarita' di ciascuna area interessata,
ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una
differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la
composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente
e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del
direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei
conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le
modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi statutari,
la costituzione della comunita' del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la
presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono
avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla
regione o da altri enti pubblici.
ART. 25.
Strumenti di attuazione

1. Strumenti di attuazione delle finalita' del parco naturale
regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico
e sociale per la promozione delle attivita' compatibili.
2. Il piano per il parco e' adottato dall'organismo di gestione del
parco ed e' approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano
paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e
i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalita' istitutive e delle previsioni del pi-
ano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove
iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali
interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e
culturale delle comunita' residenti. A tal fine predispone un piano
pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita'
compatibili. Tale piano e' adottato dall'organismo di gestione del
parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali
territorialmente interessati, e' approvato dalla regione e puo'
essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui
al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali
e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre
che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o
da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti
l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco
o dei quali esso abbia la gestione.
ART. 26.
Coordinamento degli interventi

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonche' dal piano
pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il
Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego
coordinato dalle risorse. In particolare gli accordi individuano gli
interventi da realizzare per il perseguimento delle finalita' di
conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello
Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi,
nonche' le modalita' di coordinamento ed integrazione della
procedura.
ART. 27.
Vigilanza e sorveglianza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali
e' esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con
territorio ricadente in piu' regioni l'atto istitutivo determina le
intese per l'esercizio della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facolta' di stipulare specifiche
convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle
aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo
predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.
ART. 28.
Leggi regionali

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni
contenute nel presente titolo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29.
Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area
naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in
difformita' dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone
l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni
caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali
o animali a spese del trasgressore con la responsabilita' solidale
del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori
in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di
ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo
termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede
all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di enti
ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le rela-
tive spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639.
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta puo'
intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi e colposi che
possano compromettere l'integrita' del patrimonio naturale dell'area
protetta e ha la facolta' di ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle
finalita' istitutive dell'area protetta.
Art. 30
Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e'
punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni
di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di
gestione delle aree protette e' altresi' punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai
sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto
dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la
continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area
protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli
illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a provvedere
alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e
comunque e' tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi di
particolare gravita', la confisca delle cose utilizzate per la
consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del
danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area
protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel
caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia
delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in
relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che
prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree
protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi
naturali regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino
alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo
17, comma 2.
ART. 31.
Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale
1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge
18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve
naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di
gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indi-
cate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui
all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e
le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su
proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di
gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree
individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con
la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette
nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con
particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia,
dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprieta' dello
Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione
di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente
parco. L'affidamento e' effettuato mediante provvedimento di
concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve
biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad
attivita' produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale
dello Stato.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali
statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici,
educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro
dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
ART. 32.
Aree contigue

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree
naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono
piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia,
della pesca, delle attivita' estrattive e per la tutela
dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove
occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle
aree protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati
dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta,
d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare
l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della
caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area
naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo
comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze
connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area
stessa, puo' disporre, per particolari specie di animali, divieti
riguardanti le modalita' ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna
regione provvede per quanto di propria competenza per la parte
relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai
sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616. L'intesa e' promossa dalla
regione nel cui territorio e' situata la maggior parte dell'area
naturale protetta.
ART. 33.
Relazione al Parlamento

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio
nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge e
sull'attivita' degli organismi di gestione delle aree naturali
protette nazionali.
ART. 34.
Istituzione di parchi e aree di reperimento
1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella
e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei,
Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la
regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val
d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino,
Raparo) o, se gia' costituito, di altro parco nazionale per il quale
non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione
provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base
degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in
particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni
dello Stato nonche' le regioni e, sentiti le regioni e gli enti
locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per
garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione
provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco
previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di
gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai
principi di cui all'articolo 9.
4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la
delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del
comma 3.
5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei
parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della
presente legge.
6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie
esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le
seguenti:
a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
b) Etna;
c) Monte Bianco;
d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
e) Tarvisiano;
f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso,
Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
g) Partenio;
h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
l) Alta Murgia.
7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, puo' emanare
opportune misure di salvaguardia.
8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine
previsto dell'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso
provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o
adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati
esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate,
promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di
realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione
e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono
riguardare altresi' l'istituzione di aree naturali protette di
particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul
territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono
vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.
10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e'
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 e'
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5
miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.
ART. 35.
Norme transitorie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi
della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in
ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco
nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto
speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle
attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalita' delle
sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si
provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi
previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere
informate ai principi generali della presente legge.
2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed
ambientali, nonche' della specialita' degli interventi necessari per
il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati
ecosistemi, la gestione delle proprieta' demaniali statali ricadenti
nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sara' condotta
secondo forme, contenuti e finalita', anche ai fini della ricerca e
sperimentazione scientifica nonche' di carattere didattico formativo
e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1
dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10
della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni
della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima
dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente alla istituzione del parco naturale interregionale del
Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989,
n. 305, in conformita' delle risultanze dei lavori della Commissione
paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto
1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988.
Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede
alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma
3.
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del
Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla
istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese
(Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se gia'
costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la
previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi
alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti
misure di salvaguardia gia' adottate. Dette riserve sono istituite,
secondo le modalita' previste dalla presente legge, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di
pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge e'
stabilito in giorni quarantacinque.
8. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a
decorrere dal 1993.
9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 e' autorizzata la spesa di
lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire
21 miliardi a decorrere dal 1993.
ART. 36.
Aree marine di reperimento
1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4,
possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n.
979 nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone -
Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
m) Acicastello - Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel
territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
p) Capo Testa - Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isola di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata
denominata "regno di Nettuno";
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell'Asinara;
ee) Capo Carbonara.
2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque, individuare, ai
sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979, altre
aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi
marini e riserve marine.
ART. 37.
Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i
beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Sono altresi' deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri
enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente
riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono
attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate
per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei
numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2
della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilita'
in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni
destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette;
il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c)
del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro
dell'ambiente come pure il mancato assolvimento degli obblighi di
legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello
Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle
spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente da' immediata
comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che
comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione
di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e
regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-
ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita' di
conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al
conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla
protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2)
dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo
assoluto di inedificabilita' in base ai piani di cui all'articolo 5
della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive
attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo
effettuate a favore di soggetti privati, affinche' siano perseguiti
gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai
beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione
concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono
essere prorogati una sola volta dall'autorita' di vigilanza, per
motivi non imputabili ai beneficiari".
2. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto
obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo
imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del
competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e
ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per
territorio, corrispondente ai beni immobili che vengano ceduti a
titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai
soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma
2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, purche' detti immobili siano vincolati ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai
numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di
cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la
conservazione del bene nella sua integrita', per il godimento delle
presenti e delle future generazioni.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982,
n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai
numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939
effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalita' la
conservazione di dette cose.
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1
miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi
nazionali".
5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una
relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.
ART. 38.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3,
pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire
10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari
a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a re-
gime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari
a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a re-
gime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari
a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari
a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92
miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari
a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di
salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre
riserve naturali".
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5,
pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a
regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10,
pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11,
pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per
l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali
sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8,
pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno
1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve naturali".
11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9,
pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per
l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali
sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3,
dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo
34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al
triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
13. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

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