• Validità Legale: Il testo non ha valore legale. Rimane inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.
(GU n.53 del 2-3-1985 - Suppl. Ordinario n. 13)
Vigente al: 17-3-1985
CAPO I.
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
ART. 1.
(Legge-quadro)

Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano
norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistica ed edilizia
e di sanzioni amministrative in conformita' ai principi definiti dai
capi I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme
della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 2.
(Sostituzione di norme)

Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono
quelle di cui all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed
agli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 3.
(Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla
concessione)

Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di
concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento
qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento
quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo
comma il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito nei modi previsti dall'articolo 16 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno
la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel secondo comma.
ART. 4.
(Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia)

Il sindaco esercita la vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed, alle modalita' esecutive fissate
nella concessione o nell'autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo
su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nonche' delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089,
e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora
sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalita' di cui al primo comma, il sindaco
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero
non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli
altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno
immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al presidente
della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta
giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.
ART. 5.
(Opere di amministrazioni statali)

Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano
le ipotesi di cui al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della
giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete,
d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei
provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4.
ART. 6.
(Responsabilita' del titolare della concessione, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori)

Il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il
direttore dei lavori sono responsabili, ai fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo, della conformita' delle
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche' a
quelle della concessione ad edificare e alle modalita' esecutive
stabilite dalla medesima. Essi sono, altresi', tenuti al pagamento
delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate,
salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della
concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera
di cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita'
o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore
dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala
al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione
in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
ART. 7.
(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita' o
con variazioni essenziali)

Sono opere eseguite in totale difformita' dalla concessione quelle
che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della
concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di
concessione, in totale difformita' dalla medesima ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo
8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a
spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a
leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita',
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o
lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di
sospensione e lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al
presidente della giunta regionale e al Ministro dei lavori pubblici.
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo
comma dell'articolo 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta
regionale nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con
la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 17, lettera
b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal
successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione
delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
ART. 8.
(Determinazione delle variazioni essenziali)

Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente
articolo 7, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni
essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita'
ricorre esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti
condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del
progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale nonche' su immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformita' dalla concessione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.
ART. 9.
(Interventi di ristrutturazione edilizia)

Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, le opere
di ristrutturazione edilizia, come definite dalla lettera d) del
primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' da essa,
sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine
stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale
l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il
sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di
valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la
esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16
della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico
erariale.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497,
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed
ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi
giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo
7.
E' comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli
articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 10.
(Opere eseguite senza autorizzazione)

Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26,
l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla
normativa vigente o in difformita' da essa comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e
comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di
richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione
delle opere, la sanzione e' applicata nella misura minima. Qualora le
opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di
calamita' naturali o di avversita' atmosferiche dichiarate di
carattere eccezionale la sanzione non e' dovuta.
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo
non comporta l'applicazione delle norme previste dall'articolo 17
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo 20
della presente legge.
Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla
lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi
statali e regionali nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a
lire venti milioni.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti
su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il
sindaco richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro
centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un
milione a lire venti milioni di cui al comma precedente.
ART. 11.
(Annullamento della concessione)

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio
tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 13.
ART. 12.
(Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione)

Le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione sono
demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine
congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla
relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformita', il sindaco applica una sanzione pari
al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27
luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita'
dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per
le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
ART. 13.
(Accertamento di conformita')

Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma,
per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale
difformita' o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti
nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9,
nonche', nei casi di parziale difformita', nel termine di cui al
primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in
assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino
alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso puo' ottenere la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o
autorizzazione e' conforme agli strumenti urbanistici generali e di
attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al
momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della
presentazione della domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il
sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la
richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione in sanatoria e' subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in
misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuita' della concessione a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5,
6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformita' l'oblazione e' calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria e' subordinata al pagamento di una
somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a
lire due milioni.
ART. 14.
(Opere eseguite su suoli di proprieta' dello Stato o di enti
pubblici)

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti
diversi da quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di
concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita'
dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o
di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al
responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato
dei luoghi.
La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese dei
responsabili dell'abuso.
ART. 15.
(Varianti in corso d'opera)

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di
varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati,
non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non
modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole
unita' immobiliari, nonche' il numero di queste ultime, e sempre che
non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni
e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro,
come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al
presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste
nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato
dall'articolo 20 della presente legge.
ART. 16.
(Riscossione)

I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla legge 28 gennaio
1977, n. 10, e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione
emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
ART. 17.
(Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici)

Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione e' iniziata dopo l'entrata in vigore della presente
legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della
concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata
ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di
garanzia o di servitu'.
Nei casi in cui sia prevista l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli
atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova
dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al primo
comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in
base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche
da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa: forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
ART. 18.
(Lottizzazione)

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti
che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante attestante l'avvenuta presentazione della domanda,
nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero
la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo,
notificata al sindaco del comune ove e' sito il terreno.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al
sindaco del comune ove e' sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei
registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui
sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di
inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
e' abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti
in linea retta ed ai testamenti.
ART. 19.
(Confisca dei terreni)

La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta
la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei
registri immobiliari.
ART. 20.
(Sanzioni penali)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle
disposizioni previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici, ovvero delle
prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a
lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa
pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in
assenza della concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di
cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
ART. 21.
(Sanzioni a carico dei notai)

Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli
previsti dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 18, sono esonerati da ogni responsabilita' inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della
formalita' prevista dal sesto comma dello stesso articolo 18 tiene
anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di
procedura penale.
ART. 22.
(Norme relative all'azione penale)

L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa
finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui al presente capo.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della
concessione in sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza viene
fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo
regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla
presentazione del ricorso.
Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
ART. 23.
(Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici)

Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del
territorio debbano essere assoggettate a particolare controllo
periodico dell'attivita' urbanistica ed edilizia anche mediante
rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento
delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano altresi' la costituzione di consorzi
tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui
al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota
parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della
quota da destinare alla finalita' suddetta.
CAPO II.
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE URBANISTICHE ED EDILIZIE.

ART. 24.
(Strumenti per cui non e' richiesta l'approvazione regionale)

Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati
dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano
territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica
deliberazione, non e' soggetto ad approvazione regionale lo strumento
attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per
l'edilizia economica e popolare nonche' i piani per gli insediamenti
produttivi.
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per
l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di
garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di
pubblicita' e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I
comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro
sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente
articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono
esprimersi con motivazioni puntuali.
ART. 25.
(Semplificazione delle procedure)

Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli
strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione
ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali,
nonche' per accelerare l'esame delle domande di concessione e di
autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione di
varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate
all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni
statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie
forme di pubblicita' e la partecipazione dei soggetti pubblici e
privati, nonche' i termini, non superiori a centoventi giorni, entro
i quali la regione deve comunicare al comune le proprie
determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al
precedente comma si intendono approvati.
Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla
preventiva autorizzazione della regione.
La legge regionale stabilisce, altresi', criteri e modalita' cui
dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione di
strumenti urbanistici, per l'eventuale regolamentazione, in ambiti
determinati del proprio territorio, delle destinazioni d'uso degli
immobili nonche' dei casi in cui per la variazione di essa sia
richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco. La mancanza di
tale autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 10 ed il conguaglio del contributo di concessione se
dovuto.
ART. 26.
(Opere interne)

Non sono soggette a concessione ne' ad autorizzazione le opere
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportino modifiche della sagoma ne' aumento delle superfici
utili e del numero delle unita' immobiliari, non modifichino la
destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita'
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e,
per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei
lavori, il proprietario dell'unita' immobiliare deve presentare al
sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel
caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.
1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.
ART. 27.
(Demolizione di opere)

In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune, essa e' disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad
imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal
provveditore regionale alle opere pubbliche.
Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il sindaco ne
da' notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i
mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite
impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non
siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i
lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.
ART. 28.
(Valore venale dell'immobile)

L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a determinare, entro
centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli
immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge.
CAPO III.
RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI.

ART. 29.
(Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle
regioni)

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e
approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali
finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi,
esistenti al 1 ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica
e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti principi
fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano
dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce altresi':
a) i criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per
la individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli
insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica;
c) i casi in cui la formazione delle varianti e' obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione delle varianti, precisando i
casi nei quali non e' richiesta l'approvazione regionale;
e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori,
fra proprietari di immobili;
f) il programma finanziario per la attuazione degli interventi
previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalita' di
pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla
destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche
mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli
immobili.
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino
alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in
tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della
mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti
dall'articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli
strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel
rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle
previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo
comma.
L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti puo' essere
assegnata in concessione ad imprese o ad associazioni di imprese o a
loro consorzi; tale concessione e' accompagnata da apposita
convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti
economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
ART. 30.
(Facolta' e obblighi dei comuni)

In luogo della indennita' di esproprio, i proprietari di lotti di
terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti
di cui all'articolo 29, possono chiedere che vengano loro assegnati
equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o
riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini
previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i comuni
che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo 29
devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle
norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge
18 aprile 1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo del
quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei
piani gia' approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al
comune, in luogo dell'indennita' di esproprio, l'assegnazione in
proprieta' di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio
disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare
l'esercizio dell'attivita' agricola.
I proprietari degli edifici per i quali e' prevista la demolizione
possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di
zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la
propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo di proprieta' o di locazione
decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore della
presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 31 della presente legge, alla data del 1 ottobre 1983,
dei quali e' prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione
degli strumenti di recupero urbanistico, sono preferiti, purche'
abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque anni, a
parita' di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione
di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.
CAPO IV.
OPERE SANABILI. SOGGETTI LEGITTIMATI. CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI
SORTI SULLA BASE DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI.

ART. 31.
(Sanatoria delle opere abusive)

Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la
autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre
opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1 ottobre
1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a
costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in
difformita' dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione
annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui
confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria
di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono
ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli
edifici gia' esistenti e a quelle non destinate alla residenza,
quando esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono
altresi' provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o
l'autorizzazione nonche', salvo rivalsa nei confronti del
proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della
sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in
applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 31
luglio 1982, n. 486, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 settembre
1982, n. 688, e del decreto-legge 5 ottobre 1983, n. 529, non
convertiti in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla
base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che
i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria gia' presentate,
devono adottare per la definitiva determinazione dell'oblazione ai
sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1 settembre 1967 per le
quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il
rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi
primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in
sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma
determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge.
ART. 32.
(Opere costruite su aree sottoposte a vincolo)

Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere
eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti
nei parchi nazionali e regionali, e' subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni
entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso
negativo.
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il
disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la
destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in
contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo
III, ove esistenti;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile
1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968,
sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza
del traffico.
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti
lettere, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o
di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato anche alla
disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso
del suolo su cui insiste la costruzione.
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui
all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio
della concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato
alla acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che e' determinato dall'ufficio tecnico erariale in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
ART. 33.
(Opere non suscettibili di sanatoria)

Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria
quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora, questi
comportino inedificabilita' e siano stati imposti prima della
esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonche' dagli
strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle
coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e
della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilita' delle
aree.
Sono altresi' escluse dalla sanatoria le opere realizzate su
edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno
1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
ART. 34.
(Somma da corrispondere a titolo di oblazione)

I soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 31 hanno
titolo, fermo il disposto di cui all'articolo 37, a conseguire la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive,
previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma
determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata,
secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo
di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva e' stata
ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma
dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella e'
moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive
abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400,
800 o 1.200 metri quadrati.
Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo
scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la
sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione e' ridotta di
un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio
destinato a prima abitazione, ancorche' ultimato ai sensi del secondo
comma dell'articolo 31 della presente legge, non sia ancora
abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni
qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969,
nonche' quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale
agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie
complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di
cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la
convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla
corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella
determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella
sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione e' determinata come
segue:
a) e' ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni o impianti destinati all'attivita' industriale o
artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000
metri quadrati; e' invece moltiplicata per 1,5 qualora tale
superficie sia superiore a 6.000 metri quadrati;
b) e' ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni destinate ad attivita' di commercio con una superficie
complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale
superficie minima prevista a norma di legge; e' invece moltiplicata
per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;
c) e' ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata
ad attivita' sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o
a servizio di culto;
d) e' ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata
ad attivita' turistico-ricettiva o agri-turistica ed abbia una
superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; e'
invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a
800 metri quadrati;
e) e' ridotta del 50 per cento qualora l'opera abusiva sia
realizzata nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo
e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli
imprenditori agricoli a titolo principale.
ART. 35.
(Procedimento per la sanatoria)

La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve
essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio
di centoventi giorni dalla entrata in vigore delle leggi regionali di
cui al secondo e terzo comma dell'articolo 37, ovvero dal termine
indicato nel quarto comma dello stesso articolo. La domanda e'
corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella
misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad
un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1 ottobre
1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata,
ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata
in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi
giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando
l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresi' essere
presentati, entro il termine stabilito per il versamento della prima
rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo
stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico
abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi
nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 34, nonche' copia
della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al
secondo comma dell'articolo 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre
mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa e' situata nei locali
per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi
previste dal quinto comma dell'articolo 34;
e) la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
Al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma
precedente, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto,
determina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, gli accertamenti da eseguire, anche in deroga alle
leggi 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio
1981, n. 219, e relative normative tecniche.
Nei casi di non idoneita' statica dell'opera, deve altresi' essere
presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista
abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del
terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di
adeguamento.
Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda,
l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo,
presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione
dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento. La
terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, e' versata entro i
successivi sessanta giorni.
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma
dell'articolo 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione
sarebbe dovuta avvenire a norma dell'articolo 8 della legge 6 agosto
1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui
all'articolo 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della
concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche
all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione
dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e,
comunque dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il
presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in
sanatoria puo' completare sotto la propria responsabilita' le opere
di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo
33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio
intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente
data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i
lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.
L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da
garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito
a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento
delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo
che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I
lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma
dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata
dichiarata la disponibilita' dell'ente proprietario a concedere l'uso
del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di
autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo
ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore
documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo
dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto
dell'articolo 36, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria
contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della
ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.
Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione e' devoluta alla
competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono
disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con
l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine
perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda,
quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al
pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio.
Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al
dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del
parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene
altresi' rilasciato il certificato di abitabilita' o agibilita' anche
in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le
opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia
di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni.
Le modalita' di versamento dell'oblazione sono determinate con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
ART. 36.
(Rateizzazione)

Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i
soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in
locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono,
allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun
componente il nucleo familiare, versare all'atto della presentazione
della domanda la prima rata in misura pari ad un sedicesimo
dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi.
La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, e'
suddivisa fino ad un massimo di quindici rate trimestrali di eguale
importo.
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i
soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui
agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la
prima rata in misura pari ad un ottavo di quella dell'oblazione
determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante
parte dell'oblazione e' suddivisa fino ad un massimo di sette rate
trimestrali di eguale importo.
Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi
precedenti, le rate corrisposte dopo il 30 giugno 1985 sono
maggiorate del tasso di interesse del dieci per cento in ragione
d'anno.
Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere
inferiori a lire 150.000.
Il nominativo dei beneficiari e' trasmesso dal comune al Ministero
delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti
concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali
globali.
ART. 37.
(Contributo di concessione)

Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui
all'articolo 31, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune,
ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.
10; la misura del contributo di concessione, in relazione alla
tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla
loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento
demografico dei comuni, nonche' alle loro caratteristiche
geografiche, non puo' risultare inferiore al 50 per cento di quello
determinato secondo le disposizioni vigenti.
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un
contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per
opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio
1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le
opere di urbanizzazione; sempreche' tali opere non siano state gia'
eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o
parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari
eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare
direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le
modalita' e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma e'
esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme
vigenti.
ART. 38.
(Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria)

La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui
all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione, del versamento
della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il
procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui
all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come
modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonche' quelli di
cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta
sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma
precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario
giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini
dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative,
ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le
violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi
relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le
somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per
intero.
I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi
dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui al
presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo 39,
devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le
modalita' di cui all'articolo 35.
La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento
rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'articolo
34.
Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.
ART. 39.
(Effetti del diniego di sanatoria)

L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano
conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali. Le
sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di
denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se
l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso.
ART. 40.
(Mancata presentazione dell'istanza)

Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui
all'articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformita' o
in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda
presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze
riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette
opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo
I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non
viene effettuata l'oblazione dovuta. In ogni altra diversa ipotesi di
abusivismo, la tardiva presentazione della domanda di sanatoria,
comunque nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, comporta il pagamento di una somma pari al doppio
della oblazione.
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli
di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o
di servitu', relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della
licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi
dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata copia
conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto
versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma
dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre
1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere
prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata
dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso atto,
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente
da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della
concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in
sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante
atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda
indicate nel comma precedente.
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo
17.
ART. 41.
(Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilita' dei beni)

Ai fini della commerciabilita' dei beni, possono essere stipulati
gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i
quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorita'
competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle
prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del
secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del
nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio
1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovra' farsi
menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo
comma dell'articolo 17 della presente legge.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui
al penultimo comma dell'articolo 35.
La certificazione di cui al primo comma e' rilasciata dalla
competente autorita' entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda; trascorso inutilmente tale termine, essa puo' essere
sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto
integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al
primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di
rilascio della certificazione.
ART. 42.
(Prevalenza sulle leggi speciali)

Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa
disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16 aprile 1973, n.
171, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 791.
ART. 43.
(Procedimenti in corso)

L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti,
ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione,
non impedisce il conseguimento della sanatoria.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
considerano inoppugnabili provvedimenti per i quali e' intervenuta
sentenza del Consiglio di Stato ancorche' sia pendente il termine per
il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla
giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili le somme gia' riscosse e restano
ferme le altre sanzioni gia' eseguite, ancorche' in forza di
provvedimenti non ancora inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle
strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari
alla loro funzionalita'. Il tempo di commissione dell'abuso e di
riferimento per la determinazione dell'oblazione sara' individuato
nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
La medesima disposizione per determinare l'oblazione e' applicabile
in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto
le attivita' edificatorie.
ART. 44.
(Sospensione dei procedimenti)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla
scadenza dei termini fissati dall'articolo 35, sono sospesi i
procedimenti amministrativi e la loro esecuzione, quelli penali
nonche' quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della legge
6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo.
CAPO V.
DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 45.
(Aziende erogatrici di servizi pubblici)

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad edificare per
le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda copia
del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le opere abusive,
copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata della
prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per
intero nella ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due
rate nella ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in
difetto di tali documenti e' nullo e il funzionario dell'azienda
erogatrice; cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso,
e' soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della
presente legge.
ART. 46.
(Benefici fiscali)

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge
17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 15 della legge 6
agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse
ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati
dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano
tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed
a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga
presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della
registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di
autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune stesso. Alla scadenza di ogni anno dal
giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a
pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio del
registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la
domanda non ha ancora ottenuto definizione.
In deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 41-ter della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza
licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza
successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale
sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e
ultimazione delle opere in virtu' dei quali sarebbe spettata, per il
periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato
ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel
comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla
scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda
suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve
presentare all'ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del
provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre
imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi di
mora stabiliti per i singoli tributi.
Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo
IV, della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le
opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei
provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 15
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il
conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma
precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle
amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della
domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata
della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della
presentazione della istanza di cui al presente comma.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui
redditi e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.
ART. 47.
(Diritti dell'acquirente)

L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di
contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha
diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi
documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni
certificazione relativa.
L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da
atto scritto.
ART. 48.
(Disposizione transitoria)

Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26,
realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in
corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario
dell'unita' immobiliare deve presentare al sindaco una relazione che
asseveri le opere compiute, a firma di un professionista abilitato
alla progettazione, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
ART. 49.
(Sanatorie regionali)

Coloro che abbiano gia' conseguito sanatorie in base alla normativa
regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme
versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della
presente legge.
ART. 50.
(Variazioni di bilancio)

Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 51.
(Determinazione delle superfici)

I riferimenti alle superfici previsti dalla presente legge sono
computati in conformita' ai parametri di cui al decreto ministeriale
10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1977,
n. 146.
Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi
tecnici delle costruzioni nonche' quelli relativi a serbatoi, cabine
o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di
concessione di pubblica utilita' o servizio pubblico, la cui
realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo
consenso dell'amministrazione comunale.
ART. 52.
(Iscrizione al catasto)

Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilita' o di
agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione presentata
per la iscrizione in catasto, redatta in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente
legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni
non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e
20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella
misura vigente.
Per le dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui
al precedente comma e' dovuto il diritto fisso di lire 250.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

TABELLA.

Parte di provvedimento in formato grafico

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