Legge n.865 del 22 ottobre 1971

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata.
(GU n.276 del 30-10-1971)
Vigente al: 31-10-1971
TITOLO I
PROGRAMMI E COORDINAMENTO
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia
abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i
fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali
e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli
stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui,
dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da
parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato
secondo le norme della presente legge.
Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi
destinati alla costruzione degli alloggi la cui concessione sia
essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un
determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonche' di
quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede
uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.

Art. 2.

E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato
per l'edilizia residenziale (CER).
Esso e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o da un
Sottosegretario all'uopo delegato ed e' composto:
1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;
2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale;
3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;
4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la
programmazione economica;
5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici
anche fra persone estranee all'Amministrazione.
Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per i lavori
pubblici e dura in carica tre anni.
Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dei
lavori pubblici.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti
pubblici previsti dal precedente articolo 1 danno comunicazione al
CER dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia
economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall'articolo 67
lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi gia'
deliberati e del loro stato di attuazione, nonche' delle proposte di
ripartizione dei fondi disponibili.
In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la
comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30
settembre di ogni anno.
Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni
trasmettono al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in
materia di edilizia economica e popolare.
Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai
precedenti commi, il CER formula il progetto del piano di
attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo
1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi gia'
deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e
dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo per
l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei
quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto
progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori
pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi
straordinari per pubbliche calamita' ed una quota non superiore allo
0,5 per cento per attivita' di ricerca, studio e sperimentazione, e'
sottoposto dal Ministro per i lavori pubblici al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione
consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27
febbraio 1967, n. 48, e sentite le confederazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva
il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente
comma.
Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del
piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma,
approvano i programmi di localizzazione, acquisendo quelli deliberati
dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui
all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne
danno comunicazione al CER.
Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma,
si conformano alle finalita' stabilite dalle leggi vigenti per
l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuiti.
Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a
ciascuna Regione, quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo
conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati
dalle Regioni stesse e del decreto del Ministro per il tesoro
previsto dall'ultimo comma del successivo articolo 5, predispone il
programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica
ogni anno lo stato di attuazione dei programmi gia' deliberati al
fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.

Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto
dal successivo articolo 8, le Regioni sono delegate all'attuazione
dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 3.
A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case
popolari e loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro
consorzi.
Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacita' di
spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono
avvalersi di imprese a partecipazione statale attraverso apposite
convenzioni.
Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata
attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte
del Ministro per i lavori pubblici del potere di cui ai precedenti
secondo e terzo comma.

Art. 5.

A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la
Cassa depositi e prestiti:
a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme
dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla
Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonche' i fondi che gli IACP
devono versare alla GESCAL in relazione agli alloggi ex INA-Casa e
GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al
successivo articolo 61;
b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti
disposizioni, al Comitato di attuazione del piano di costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, di cui all'articolo
1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive integrazioni;
c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1
della presente legge destinati all'attuazione di programmi di
edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi a realizzazioni
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con
decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello
per il tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione
degli enti tenuti al deposito.
Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei
trasferimenti ai conti di cui al precedente comma dei fondi di
pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione del piano di
costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e
degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano
completati non oltre il 31 dicembre 1972.
Il Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di
interesse da corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al
primo comma.
Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna
Regione, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il CER, con
proprio decreto, autorizza periodicamente i prelevamenti dai conti di
cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei programmi
costruttivi deliberati.
Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui
all'ultimo comma dell'articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indica
entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con
proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i
beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi
di edilizia abitativa previsti dalla presente legge e comunica al
Ministro per i lavori pubblici, quale presidente del Comitato per
l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilita' finanziarie
che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla
stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle
vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell'articolazione
regionale dei programmi.

Art. 6.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le
disposizioni del presente articolo.
Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti
degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i
membri eletti dagli enti locali.
Il consiglio di amministrazione degli IACP e' composto da:
1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in
rappresentanza delle minoranze;
2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli
uffici periferici competenti per territorio;
4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, nominati dalla giunta provinciale su terne proposte
dalle organizzazioni medesime;
5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e
popolari, eletto dal consiglio provinciale e scelto in una terna
proposta dalle associazioni degli assegnatari;
6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori autonomi maggiormente rappresentative, nominato dalla
giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni
medesime.
Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un
territorio con popolazione superiore ad un milione di abitanti e'
composto dai membri indicati nel precedente comma, nonche' da tre
membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in
rappresentanza delle minoranze.
Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere
degli IACP sono incompatibili con quelle di consigliere regionale,
provinciale e comunale.
Il collegio dei sindaci e' composto:
a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla
giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale,
scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli
impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti
per territorio.
Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del
terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a)
del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli
organi che li hanno eletti.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di
Trento e Bolzano, per i quali si provvedera' con legge provinciale,
prevedendo che nei rispettivi organi direttivi siano rappresentati
democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.

Art. 7.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non
siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati
previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono
trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni
dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti
edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani
particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai
piani di lottizzazione.
Sono, altresi', trasferiti alle Regioni di cui agli articoli 6 e 7
della legge 6 agosto 1967, n. 765 quando si tratti di opere eseguite
od autorizzate in violazione delle prescrizioni del programma di
fabbricazione o delle norme del regolamento edilizio, nonche' i
poteri di nulla osta di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre
1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento
edilizio e del programma di fabbricazione.
Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge il termine stabilito dall'articolo 7,
terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, decorre dalla data
suddetta.
Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le
Regioni si avvalgono dei provveditorati regionali alle opere
pubbliche e delle sezioni urbanistiche regionali.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31
dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e
dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee,
norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle
amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio,
sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di
edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli
IACP operanti nel territorio di ogni singola Regione, anche mediante
la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi
direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed
enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6;
b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al
Ministro per i lavori pubblici, degli obiettivi indicati negli
articoli 1 e 3 della presente legge, al trasferimento, nell'ambito
delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER
e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case
per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del
servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60;
c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei
contributi attualmente versati per la costruzione di case per
lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei
contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo
scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla
legge istitutiva dei contributi stessi;
d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a
carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati
nella precedente lettera a);
e) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a)
del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a
carattere nazionale o locale;
f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a)
del presente articolo e alle Regioni il personale, ancorche' non di
ruolo, degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui e'
affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone i
diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11
marzo 1971;
g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi
di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedura e
disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca, in relazione
alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche familiari
degli assegnatari;
h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei
canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di
edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni
territoriali, alla capacita' economica media e alle condizioni
abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni
delle quote delle spese generali, di amministrazione e di
manutenzione;
i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte
degli assegnatari con particolare riferimento alla gestione dei
servizi comuni e all'impiego delle quote per la manutenzione degli
immobili.
Il CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due
anni un censimento dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel
contempo la composizione dei nuclei familiari, i redditi e la reale
situazione abitativa nonche' la dislocazione territoriale delle
abitazioni.

TITOLO II
NORME SULL'ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITA'

Art. 9.


Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano
all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione
degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione
delle aeree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di
singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo,
degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri
distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamita' naturali,
per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a
termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonche'
per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di
parchi nazionali.

Art. 10.

Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere
il procedimento di espropriazione per pubblica utilita' depositano
nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli
immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o
dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle
quali siano - individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei
proprietari iscritti negli atti catastali, nonche' dalle planimetrie
dei piani urbanistici vigenti.
Il sindaco notifica agli espropriandi e da' notizia al pubblico
dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da
affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi
legali della provincia.
Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione
dell'avviso nel foglio degli annunzi legali, durante il quale gli
interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole
nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici
giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e
con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta
regionale.

Art. 11.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta
regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo,
dichiara, ove occorra, la pubblica utilita' nonche' la
indifferibilita' e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti
nella relazione, ed indica la misura dell'indennita' di
espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi
diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo
16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli
interessati.
Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il
termine previsto dal precedente comma, il decreto e' emesso dal
Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
L'ammontare dell'indennita' provvisoria e' comunicato ai
proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali
civili.

Art. 12.

I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di
cui al quarto comma dell'articolo 11, possono convenire con
l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo
non superiore del 10 per cento all'indennita' provvisoria.
Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari
comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se
intendono accettare l'indennita' provvisoria. In caso di silenzio
l'indennita' si intende rifiutata.
Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della
giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli
espropriandi, il pagamento delle indennita' che siano state
accettate, ed il deposito delle altre indennita' presso la Cassa
depositi e prestiti.
La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti
disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo
di indennita' di esproprio o di occupazione in base al solo nulla
osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della liberta' e
proprieta' dell'immobile espropriato.

Art. 13.

Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire
la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma
dell'articolo 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta,
l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione
di cui all'articolo 10.
Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle
forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio
degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il
competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.
Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di
legge, l'esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica
utilita', di occupazione temporanea e d'urgenza e di espropriazione
impugnati puo' essere sospesa, ai sensi dell'articolo 36 del regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed
evidente nell'individuazione degli immobili ovvero
nell'individuazione delle persone dei proprietari.

Art. 14.

Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo
provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati
possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita', anche nel
caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 13.

Art. 15.

Qualora l'indennita' non sia stata accettata nel termine di cui al
primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale
richiede la determinazione dell'indennita' al competente ufficio
tecnico erariale.
L'ufficio tecnico erariale, entro trenta giorni dalla richiesta del
presidente della giunta regionale, comunica l'indennita' da esso
determinata anche all'espropriante.
L'espropriante comunica le indennita' ai proprietari degli immobili
ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle
forme degli atti processuali civili; deposita la relazione
dell'ufficio tecnico erariale nella segreteria del comune e rende
noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo
comma dell'articolo 10.

Art. 16.

L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio,
nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, il
valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni,
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di
coltura effettivamente praticati.
In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con
riferimento al precedente anno solare.
L'indennita' di espropriazione, per le aree esterne ai centri
edificati di cui al successivo articolo 18, e' commisurata al valore
agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di
coltura in atto nell'area da espropriare.
Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate
come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennita' e'
commisurata al valore agricolo medio della coltura piu' redditizia
tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da
espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su
quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore e'
moltiplicato:
a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente
da 4 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l'area
ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere
destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per
pubblici servizi;
b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un
coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade nel territorio di comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da
1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni.
Per l'urbanizzazione delle aree edificate o urbanizzate ai sensi
dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennita' e'
determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma
dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e
delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se
la costruzione e' stata eseguita senza licenza o in contrasto con
essa o in base ad una licenza annullata e non e' stata ancora
applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 41, secondo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai
sensi dell'articolo 26 della stessa legge e l'indennita' e'
determinata in base al valore della sola area.
Nella determinazione dell'indennita' non deve tenersi alcun conto
dell'utilizzabilita' dell'area ai fini dell'edificazione nonche'
dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa
zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque
altra opera o impianto pubblico.
L'indennita' determinata a norma dei commi precedenti e' aumentata
della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino
alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963,
n. 246, nonche' delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta
relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente
l'espropriazione.

Art. 17.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario
diretto coltivatore, l'indennita' di espropriazione determinata ai
sensi dell'articolo 16 e' raddoppiata.
Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato
dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad
abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennita' di
espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 16 in favore del
proprietario, uguale importo dovra' essere corrisposto al fittavolo,
al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno
espropriando almeno da un anno prima della data del deposito della
relazione di cui all'articolo 10.
L'indennita' aggiuntiva prevista dai precedenti commi e'
determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di
cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di
coltura effettivamente praticato, ancorche' si tratti di aree
comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.
Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente
articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei
termini previsti per il pagamento delle indennita' di espropriazione.

Art. 18.

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente
articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con
deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza
dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera
consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se
l'area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro o nucleo
abitato dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate
con continuita' ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi
nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree
esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del
presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede
la Regione.

Art. 19.

Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della
relazione dell'ufficio tecnico erariale nel Foglio degli annunci
legali della provincia, i proprietari e gli altri interessati al
pagamento dell'indennita' possono proporre opposizione alla stima
dell'ufficio tecnico erariale davanti alla corte d'appello competente
per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante.
L'opposizione puo' essere proposta anche dall'espropriante.

Art. 20.

L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare e' pronunciata
con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove
l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.
L'occupazione puo' essere protratta fino a cinque anni dalla data
di immissione nel possesso.
L'ufficio tecnico erariale provvede, su richiesta del prefetto,
alla determinazione dell'indennita' di occupazione in una somma pari,
per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell'indennita' che
sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata
a norma dell'articolo 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese
di occupazione, ad un dodicesimo della indennita' annua.
Contro la determinazione dell'indennita' gli interessati possono
proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per
territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro
trenta giorni dalla comunicazione dell'indennita' a cura del sindaco
nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali
civili.

Art. 21.

Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un
interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni
contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni
dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla
prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento
di un corrispettivo determinato ai sensi dello articolo 16 e
seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo e' determinato
dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli
interessati. Avverso la stima puo' essere proposta opposizione, entro
trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di
appello competente per territorio.
Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio
indisponibile.
Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti, per
l'esecuzione delle opere di sua competenza e da' in concessione le
aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di
pubblica utilita'.

Art. 22.

Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli
interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi
di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonche',
ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono
richiedere le anticipazioni di cui al successivo articolo 23.

Art. 23.

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
anticipazioni ai comuni, ai sensi del precedente articolo 22.
Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di lire
150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione.
Le anticipazioni sono dai comuni rimborsate in unica soluzione, con
i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della
riscossione del mutuo corrispondente, contratto con la stessa Cassa
depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro con propri decreti, su deliberazione del
consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
stabilisce le condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione
dalle anticipazioni.
In sede di prima applicazione della presente legge i decreti di cui
al precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
Il saggio di interesse per le anticipazioni e' fissato in misura
pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti.
Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti, che puo' disporre anche la
contemporanea erogazione. I provvedimenti, cosi' adottati, sono
comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti, alla prima adunanza successiva.
Art. 25.

La delega al presidente della giunta regionale degli adempimenti
previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata
in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del
competente provveditorato alle opere pubbliche.

TITOLO III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI

17 AGOSTO 1942, N. 1150,

18 APRILE 1962, N. 167

E 29 SETTEMBRE 1964, n. 847

 

Art. 26.

I comuni hanno facolta' di espropriare, entro le zone di espansione
dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono
costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero
abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'articolo
18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione
per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati
autorizzati dal comune dopo la entrata in vigore della legge 6 agosto
1967, n. 765. Ai fini di un'organica utilizzazione delle zone di
espansione il comune entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, se fornito di piano regolatore generale, o
dalla data di approvazione del medesimo, delibera un programma per
gli scopi di cui al presente comma e nei limiti previsti dal comma
seguente; tale programma puo' essere aggiornato ogni cinque anni.
La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di
avvalersi della suddetta facolta', indica la delimitazione dei
comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non puo' essere
superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano
regolatore, al di fuori di quelle gia' comprese nei piani di zona ai
sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Tale deliberazione comporta il vincolo delle aree da espropriare
per un periodo non superiore ad un quinquennio.
Entro tale periodo e' formato il piano particolareggiato, alla cui
approvazione - ai sensi delle disposizioni vigenti - e' subordinata
la esecuzione delle espropriazioni a norma del precedente titolo 11.
Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dello articolo 18
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'articolo 19 della stessa
legge.
L'utilizzazione delle aree espropriate e' disciplinata dalle norme
contenute nel successivo articolo 35, salvo quanto previsto dalle
seguenti disposizioni:
1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le
caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare
sono quelle indicate dal piano particolareggiato. Le percentuali
stabilite in termini volumetrici nell'undicesimo comma dell'articolo
35 vanno riferite all'estensione delle aree suddette. Per gli alloggi
costruiti su aree cedute in proprieta' non sono richiesti i requisiti
soggettivi indicati nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel
diciottesimo comma dell'articolo 35;
2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali:
la quota da cedere in proprieta' non puo' essere superiore al 50 per
cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nel piano
particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate; la
cessione in proprieta' di tali aree e la concessione del diritto di
superficie per le altre aree sono effettuate previo esperimento di
asta pubblica e la convenzione e' stipulata con l'aggiudicatario
della gara.
La base d'asta e' pari al costo di acquisizione delle aree, nonche'
al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al
volume edificabile. La somma eccedente la base d'asta e' destinata
dal comune alla esecuzione di opere di urbanizzazione.

Art. 27.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. 

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, e' approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. 
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50 per cento mediante la cessione in proprieta' e per la rimanente parte mediante la concessione del diritto di superficie. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza. 

Art. 28.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
e' sostituito dai seguenti:
"Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la
formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente
legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni
comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra
comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
e' sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in
relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un
decennio e non puo' eccedere quella necessaria a soddisfare il 60 per
cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo
considerato".

Art. 30.

Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima
dell'entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura
superiore a quanto previsto dal precedente articolo 29 della presente
legge.

Art. 31.

La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di
cui all'articolo 29 della presente legge si applica anche nei casi in
cui i comuni o loro consorzi procedono all'aggiornamento dei piani di
zona gia' approvati.

Art. 32.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
e' sostituito dal seguente:
"Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali
insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta
da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la
realizzazione del piano".

Art. 33.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
e' sostituito dai seguenti:
"Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate
all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono
comprese in un programma di fabbricazione il quale e' compilato a
norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8
della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore
soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per
l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette,
approvato con le modalita' di cui al comma precedente, e' vincolante
in sede di approvazione del piano regolatore".

Art. 34.

All'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' aggiunto il
seguente comma:
"Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano
e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di
fabbricabilita' ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso
pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai
limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio
comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3
della legge 9 giugno 1947, n. 530".

Art. 35.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n.
167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in
proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo,
vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del
consorzio.
Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di
superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e
dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la
realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato;
in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non
superiore ad anni 99.
L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al sindaco o al
presidente del consorzio. Tra piu' istanze concorrenti e' data la
preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente
operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da
cooperative edilizie a proprieta' indivisa.
La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene
determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto
pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri
immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.
La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di
acquisizione delle aree nonche' al costo delle relative opere di
urbanizzazione se gia' realizzate;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a
cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano
eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie
finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le
modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da
realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle
opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei
canoni di locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di
cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza
degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior
gravita' in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla
concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di
rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore a
quella prevista nell'atto originario.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando
l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di
impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente
articolo.
I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a
favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione,
condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione.
Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate
alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una
quota non inferiore al 20 e non superiore al 40 per cento, in termini
volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprieta'
a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i
proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che
questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e
popolari.
Il prezzo di cessione delle aree e' determinato in misura pari al
costo di acquisizione delle aree stesse, nonche' al costo delle
relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume
edificabile.
Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una
convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le
modalita' del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da
costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla
convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla
lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di cui alla lettera d)
del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal
consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere
gli stessi per tutte le convenzioni.
L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' non puo' essere
alienato a nessun titolo, ne' su di esso puo' costituirsi alcun
diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla
data del rilascio della licenza di abitabilita'.
Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di
diritti reali di godimento puo' avvenire esclusivamente a favore di
soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici
e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo
conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore
dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente
articolo 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonche' del
costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario.
Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilita', il
proprietario dell'alloggio puo' trasferirne la proprieta' a chiunque
o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di
pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo
ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il
valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo
di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle
variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato
dall'Istituto centrale di statistica. Detta differenza e' valutata
dall'ufficio tecnico erariale ed e' riscossa all'atto della
registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che
provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma e'
destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche
e popolari.
L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' puo' essere dato
in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del comune o
consorzio di comuni la somma di cui al comma precedente,
esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di
alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico
erariale secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente
articolo. Il versamento della somma puo' essere effettuato, decorso
il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario, al comune o
consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento della
proprieta' dell'alloggio.
Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei
quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullita' puo' essere fatta
valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti per
l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la
proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non puo'
ottenere altro alloggio in proprieta' dalle amministrazioni o dagli
enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il
contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 36.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano
alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge
siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da
cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a
privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta
l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da
parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di
espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della
presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel precedente
titolo secondo.

Art. 37.

Nel caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area
in concessione superficiaria o in proprieta', l'immobile potra'
essere aggiudicato, in concessione superficiaria o in proprieta', a
soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche e
popolari.
In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione
e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui
all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione
dell'atto di cessione in proprieta' di cui al tredicesimo comma,
lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto
di superficie o che ha ceduto la proprieta' subentrera' nei rapporti
obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di
credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese
nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di
soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti
istituti.
I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al
comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da
iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono
tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle
costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in
proprieta'.

Art. 38.

Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n.
167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani hanno validita' decennale e sono attuati a mezzo di
programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la
correlativa urbanizzazione;
b) la quota delle aree da cedere in proprieta' entro i limiti
stabiliti dall'articolo 35 della presente legge;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere
generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio
intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale
sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 39.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 40.

All'articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: "...
utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo
10" sono sostituite con le parole: "... utilizzate dagli enti
pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia
economica e popolare e da cooperative edilizie".

Art. 41.

L'articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito
dal seguente:
"I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in
deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui
con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario
ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere
pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nonche' con gli istituti
di assicurazione e di previdenza, per la attuazione dei piani di zona
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:
a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo
articolo 4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al
successivo articolo 4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare
ai pubblici servizi le zone del piano".

Art. 42.

L'articolo 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito
dal seguente:
"I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono
ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.
Quelli relativi alle opere di cui alle lettere b), c) e d) potranno
avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o
concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione
dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici,
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.
I mutui sono concessi al tasso di interesse che verra' stabilito
con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con i cespiti
di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.
In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da
parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e
possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia e' dichiarata
decaduta per la parte del mutuo che puo' essere garantita
direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.
L'ammortamento dei mutui puo' avere inizio, su richiesta del comune
o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in
tal caso i relativi interessi sono capitalizzati".

Art. 43.

L'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' sostituito
dal seguente:
"L'importo dei mutui non puo' essere superiore al 25 per cento
della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano".
Art. 44.

All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e' aggiunto
il seguente comma:
"Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere".

Art. 45.

E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale
con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di
mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree,
nonche' per la realizzazione delle altre opere necessarie ad
allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei
piani di zona.
Le modalita' e le condizioni per il funzionamento del fondo
speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad apportare alla Cassa
depositi e prestiti, per le finalita' di cui al primo comma, la somma
di lire 300 miliardi.
Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero
del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
1971, 1972 e 1973.
Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER
dalle Regioni, le quali provvedono a raccoglierle dai comuni
interessati ed a coordinarle, avendo anche presenti le localizzazioni
da esse approvate a norma del precedente articolo 3.
Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette,
entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa
depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa
deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del
rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23.

Art. 46.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo
netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il
tesoro e' autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la
contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere
pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di
speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da
ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno
contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che
verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il
Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere
pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione
della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a
favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non
superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge
27 dicembre 1953, n. 941.
Per la emissione dei certificati di credito si osservano le
condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30
agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25
ottobre 1968, n. 1089.
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente
articolo per l'anno finanziario 1971, sara' fatto fronte mediante
riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi
1971, 1972 e 1973.
Art. 47.

In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei
programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le
richieste di finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
La Regione indica l'ordine di priorita' ed invia entro i venti
giorni successivi le proprie proposte al Ministro per i lavori
pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa
depositi e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del
quale verranno concessi i mutui nei limiti degli stanziamenti
previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972, a norma del precedente
articolo 45.
TITOLO IV
PROGRAMMI PUBBLICI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 48.

Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia
residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di
alloggi destinati alla generalita' dei lavoratori ed a coloro che
occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la
costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi
di zone colpite da calamita' naturali; la costruzione di case-albergo
per studenti, lavoratori; lavoratori immigrati e persone anziane,
nonche' di alloggi destinati ai cittadini piu' bisognosi, anche
riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore
di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se
riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di
edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di
risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare
dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso
quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2; l'integrazione dei contributi concessi agli
istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di
programmi edilizi.
I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel
titolo I della presente legge.
Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei
programmi suddetti e' destinata all'esecuzione di opere di edilizia
sociale.
Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45
per cento degli importi complessivi e' riservata ai territori di cui
all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.
1523.
Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge
14 febbraio 1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla
legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero,
ancorche' non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui
alla stessa legge.
Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati
all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:
a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'articolo 70 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471: il
punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del
lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato
articolo 70, ancorche' la sua famiglia conviva con lui all'estero;
b) per anzianita' di lavoro nella localita' in cui sono previste
le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'articolo 71
del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471,
considerandosi utile a tale effetto la localita' di residenza della
famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore
emigrato all'estero, oppure la localita' di ultima residenza del
lavoratore in Italia se la famiglia si e' trasferita all'estero con
lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati
nella localita' determinata come sopra, sommandosi con i periodi di
lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette
localita', anche in piu' riprese;
c) in relazione all'anzianita' di contribuzione: i punteggi
previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica
11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi come periodi di effettiva
contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da
documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il
lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato
italiano di prima categoria competente per territorio o dalla
cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana
accreditata nel Paese in cui il lavoro e' stato prestato. Il
punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro
all'estero, anche in piu' riprese, sia durato almeno tre anni.
Art. 49.

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di
abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a
totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a contributi a
fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in
favore di persone colpite da calamita' naturali e catastrofi, sono
concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla
concorrenza dell'intero ammontare della spesa iniziale.
Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola
unita' immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo
congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di
ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data dell'evento
della calamita' naturale.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno
stanziate annualmente le somme occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.
Art. 50.

Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona
ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la
realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti
dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.
Art. 51.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18
aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree
indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle
zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di
fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e
trasmessi per le approvazioni di legge.
Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche
in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione
vigenti, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i
fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli
insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive,
a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al
penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro trenta
giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti
costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di
controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di
trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio
stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui
al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente
della giunta regionale.
La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente
della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore
per l'attuazione dei piani di zona.
Art. 52.

Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a
tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilita' e i lavori sono
dichiarati urgenti e indifferibili.
Art. 53.

I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi
approvati dalle Regioni, ai sensi del precedente articolo 3,
concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 67 agli
enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga
concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I
decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati
al Ministero dei lavori pubblici.
I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli
istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio
dell'ammortamento dei mutui.
Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla
base dei certificati di pagamento nonche', per la rata di saldo,
sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di
amministrazione degli enti costruttori.
Art. 54.

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le
baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani,
gia' occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi
ultimi sono stati consegnati.
Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli
di proprieta' privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il
proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i
lavori di demolizione e di ostruzione, autorizzando l'istituto
autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora
questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.
Il decreto e' notificato al proprietario del suolo, a cura
dell'istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.
La nota delle spese relative e' resa esecutoria dal prefetto ed e'
rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto
dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i
privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte
dirette.
L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in
conto entrata Tesoro.
Art. 55.

I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 sono
destinati per:
a) la costruzione di alloggi destinati alla generalita' dei
lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di
case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone
anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi;
b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai
dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle
condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10
per cento dei fondi stessi;
c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori
dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con
l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei
fondi stessi;
d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di
alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprieta' dei
richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore
al 10 per cento;
e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro
conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici
per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla
generalita' dei lavoratori.
Art. 56.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente
articolo 55 e' affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta,
nei limiti delle disponibilita' dei fondi, sulla base di convenzioni
all'uopo stipulate.
La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente
Istituto autonomo per le case popolari, e' autorizzata a condizione
che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.
Le imprese assumono a proprio carico, salve il recupero di cui al
comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere
di urbanizzazione nella misura del 70 per cento.
Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:
i termini e le modalita' per il versamento delle somme destinate
per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo
55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a
valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi
costruiti dalle aziende stesse;
i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di
locazione.
Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in
proprieta' dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese
interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo
scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case
popolari competenti per territorio.
Art. 57.

La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente
articolo 55 e' affidata di norma agli Istituti autonomi per le case
popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso
apposite convenzioni. Puo' essere altresi' affidata a societa' a
prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo
stipulate dalle Regioni.
Le convenzioni predette fissano le modalita' di progettazione e di
approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei
lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari
dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate
alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione,
nonche' le modalita' di trasferimento delle opere di cui al comma
seguente.
Sono attribuiti:
agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi
realizzati e destinati alla generalita' dei lavoratori ed ai
dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;
ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il
verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonche' le opere
destinate ad attivita' sociali, sportive, culturali ed assistenziali,
che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti;
all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere
destinate ad attivita' religiose.
Art. 58.

Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di
cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva
competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure
avvalendosi di liberi professionisti.
La direzione, la contabilita' e l'assistenza ai lavori possono
essere affidate a liberi professionisti.
I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto
dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro
competenza, con ogni conseguente responsabilita' di ordine tecnico e
amministrativo.
Art. 59.

Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e' formata un'unica
graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in
possesso dei requisiti di legge.
Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la
destinazione del prestito.
Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o
gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per
effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone
colpite da calamita' naturali sono, altresi', ammessi, ancorche' non
lavoratori, ad usufruire delle disponibilita' del fondo di rotazione
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facolta' di
cumulabilita' dei due benefici.
Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un
elenco speciale.
Art. 60.

Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi
previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree
all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia
procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per
conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.
Art. 61.

Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente
titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono
assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a
riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi, finanziati ai
sensi del successivo articolo 67, lettere c) e d).
Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al
precedente comma - tranne quelli realizzati dalle cooperative e
quelli assegnati a riscatto - sono di proprieta' degli Istituti
autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30
anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi,
l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese
generali, di amministrazione e di manutenzione.
Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono
rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni
con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento
saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potra'
essere affidata la gestione delle case-albergo.
I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per
le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia
stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35
anni senza oneri di interessi.
Art. 62.

I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente
titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti
autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui
al successivo articolo 63.
I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni
legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di
cui all'articolo 63:
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la
esecuzione delle opere;
b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto
autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia
affidata alle cooperative nonche' per le opere da realizzare con la
concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59.
E' soppresso l'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.
Art. 63.

Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari e costituita
una commissione tecnica cosi' composta:
dal presidente dell'istituto, che la presiede;
dall'ingegnere capo del genio civile;
dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune
interessato;
da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori,
per i programmi di sua competenza;
dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti
agli albi dei tecnici del ramo;
da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su
proposta delle associazioni nazionali delle cooperative
giuridicamente riconosciute.
I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di
assenza o di impedimento.
Alla seduta della commissione puo' partecipare, senza diritto di
voto, il professionista progettista.
Art. 64.

Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei
programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed
organismi incaricati dell'attuazione dei programmi costruttivi,
sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in
proprieta' agli enti ed organismi indicati nell'articolo 57 della
presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da
effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.
Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative
alla parte del programma di competenza del Ministero dei lavori
pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all'articolo 68
contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al
totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e
interessi.
Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 55,
possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo
comma dello articolo 48, ai fondi previsti alle lettere c) e d) del
successivo articolo 67, mediante apposita convenzione, che il comune
stipula con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di
rispettiva pertinenza.
Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi
costruttivi di competenza della Gestione case per lavoratori, si puo'
provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere c) e d) del
successivo articolo 67 alla anticipazione parziale o totale delle
somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i
comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la
Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.
I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.
Sara' esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti
dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere
costruite con fondi della Gestione case per lavoratori prima che le
amministrazioni siano ammesse ai contributi.
Art. 65.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal
precedente articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una
commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai
Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione
e la revoca, nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi
quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del
citato articolo 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato e'
sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali
canoni e' consentito.
Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in
corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla
data di entrata in vigore del decreto.
Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per
l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della Gestione case per
lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle
commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.
Art. 66.

Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in
corso di attuazione.
Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono
estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque
realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici
previsti da vigenti disposizioni legislative.
Art. 67.

Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 48
si provvede:
a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16
miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno
finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973;
b) attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni
di mutuo, da emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni
finanziarie rivolte allo sviluppo dei programmi di edilizia popolare;
al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento si provvede
con i fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5;
c) attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui
all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle
disponibilita' derivanti dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210,
convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonche' dei ricavi
dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case per
lavoratori secondo le modalita' di cui all'articolo 23, lettera a),
della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
d) attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato
nei conti della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio
dopo la scadenza del programma decennale, per i quali e' autorizzata
dopo il 1° aprile 1976 la spesa di 78 miliardi da ripartire in
ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi
in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979;
e) attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui
all'articolo 1 della presente legge.
Art. 68.

I limiti d'impegno indicati nella lettera a) dell'articolo 67 sono
destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2
luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni:
a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una
aliquota non inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al
totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed
interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato
destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati,
soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili, per la
esecuzione dei lavori di cui all'articolo 54, nonche' per
l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio
di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al
precedente articolo 48;
b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di
cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico
e popolare nonche' per la esecuzione di opere di manutenzione e di
risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare
degli enti di edilizia economica e popolare di cui al precedente
articolo 48.
Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a)
del presente articolo e' riservato ad interventi da effettuare nel
territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei
comuni dichiarati sismici di prima categoria delle province di
Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone
(Sora).
Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al
primo comma lettera b) del presente articolo, viene destinata alla
integrazione dei contributi gia' concessi agli Istituti autonomi per
le case popolari relativamente a programmi ancora in corso di
esecuzione nonche' a programmi di alloggi ultimati successivamente al
4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalita' indicate
al precedente articolo 65. I provveditori alle opere pubbliche
concedono i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari
sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro per i lavori
pubblici.
Art. 69.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta
nella lettera a) del precedente articolo 67, per l'anno finanziario
1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 70.

Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di
edilizia popolare, nonche' per le province autonome di Trento e di
Bolzano, il CIPE stabilisce su proposta del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli
stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti
e da iscriversi nei rispettivi bilanci.
Tali quote sono utilizzate per le finalita' previste dalla presente
legge.
Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa
sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque
realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro
competenza in materia di edilizia popolare.
Art. 71.

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti
dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi
della mutualita', senza fini di speculazione privata e devono essere
costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi
necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei
ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non
superiore a 4 milioni di lire.
Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 60.
TITOLO V
EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA
AGEVOLAZIONI FISCALI

Art. 72.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un
contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai
privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai
sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree
comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i
mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni,
anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle
cartelle, oneri fiscali e vari, nonche' spese accessorie, in misura
superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,50 semestrale, oltre il
rimborso del capitale.
Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il
termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di
credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di risparmio, anche in
deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo
massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione
dell'area e la realizzazione della costruzione.
I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e
usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso
del capitale e il pagamento degli interessi.
La garanzia dello Stato diventera' operante entro 120 giorni dalla
conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario
inadempiente ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto
del suo credito e cio' purche' l'istituto stesso abbia iniziato
l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno
su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.
La garanzia dello Stato continuera' a sussistere qualora, dopo la
stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo
intervenute erogazioni da parte dello Istituto mutuante,
sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente
legge.
Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si
applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n.
1179 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la concessione dei contributi statali e' autorizzato il limite
di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per
l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a)
dell'articolo 67 della presente legge.
Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato, sara' fissato annualmente il limite degli ulteriori
impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.
Art. 73.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo
di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai
sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli
realizzati su aree cedute in proprieta' ai sensi dello stesso
articolo.
Art. 74.

Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste dal
titolo III della presente legge nonche' gli atti di concessione del
diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta
fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
Art. 75.

Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni
o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e
sono esenti da imposta ipotecaria.
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 76.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO - LAURICELLA -
RESTIVO - GIOLITTI -
PRETI - FERRARI-AGGRADI
- DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

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