• Validità Legale: Il testo non ha valore legale. Rimane inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa,

Visto   l'art.   117  della  Costituzione,  modificato  con  legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Visto  il  regolamento  di  organizzazione  degli uffici e servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

Vista  la  Direttiva  2001/42/CE  del  parlamento  Europeo  e  del Consiglio del 27 giugno 2001 inerente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente;

Considerato  che  la  valutazione  ambientale  strategica riguarda esclusivamente  piani e programmi e che ai sensi dell'art. 11 "lascia impregiudicato"  la disposizione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale 85/377/CEE;

Considerato  che  detti piani e programmi attengono una pluralita' di  materie  e  di  settore  e  che  la  valutazione  in questione e' finalizzata  a promuovere lo sviluppo sostenibile a cui sono preposte le  discipline  della  pianificazione  territoriale  del  paesaggio e dell'ambiente;

Considerato  che  per  "piani  e  programmi"  si  intendono quelli cofinanziati dalla Commissione Europea;

Considerato  che  la  Direttiva non e' stata ancora recepita dallo Stato;

Ritenuto  di dover individuare le strutture organizzative preposte a tale valutazione;

Ritenuto  che  sia  necessario determinare indicazioni operative e relativi iter amministrativi in attesa di ulteriori disposizioni;

Ritenuto  che  tale  direttiva  comporta  una fase obbligatoria di pubblicita' e che la stessa e pertanto indispensabile per informare i cittadini  delle  scelte nella fase preparatoria di piani e programmi nonche'  per  fornire  agli  operatori economici dati certi sull'iter decisionale  necessario;  direttiva integrata con l'inserimento delle opportune  informazioni  ambientali  volte  a contribuire a soluzioni piu' sostenibili ed efficaci;

Ritenuto  che  da  cio' discenda maggiore trasparenza nelle scelte della pubblica amministrazione;

                                  Delibera:

 1.  di recepire, in attesa di disposizioni statali e regionali, la "Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio  concernente  la  valutazione  degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

2. di affidare la procedura amministrativa della "valutazione" dei piani  e  programmi  al Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio  e  Urbanistica  -  in particolare all'area Pianificazione Territoriale  che  lo  svolge  d'intesa  con le competenti aree della Direzione Regionale Ambiente;

3.  di  costituire  al  riguardo  apposito  nucleo  di valutazione interdipartimentale  composto  dal  Direttore Regionale "Territorio e Urbanistica"  che  lo  presiede e dal Direttore Regionale "Ambiente e Protezione   Civile",   dal   Direttore   Regionale   "Programmazione Economica"  o  loro delegati e dai Dirigenti delle Aree competenti di piani e programmi interessati alla valutazione;

4.  di  indicare in giorni 60 (sessanta) il termine perentorio per l'espressione della valutazione decorrente dalla data di trasmissione dal "rapporto ambientale" alla struttura competente di cui al punto 2 della presente deliberazione;

5.   di   determinare  in  giorni  15  (quindici)  il  periodo  di pubblicita'  del  rapporto  che  deve avvenire a cura della Direzione Regionale  proponente  il  piano o il programma durante il quale deve essere effettuata la consultazione delle autorita' e del pubblico;

6.  di  rinviare  a successivo provvedimento - da adottarsi a cura della  Direzione Regionale Organizzazione e Personale d'intesa con la Direzione  Regionale Territorio e Urbanistica - la determinazione del personale  eventualmente  necessario  per  l'assolvimento della nuova competenza.

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