• Validità Legale: Il testo non ha valore legale. Rimane inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio

Articolo 1 - Disposizioni varie


19. In attesa della legge regionale di disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nonché le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22 e 23.
20. L’autorità regionale competente in materia di VAS è individuata nella struttura regionale di cui all’articolo 46, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16

21. Il provvedimento di VIA fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e successive modifiche, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 103 bis, comma 2, della LR 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). A tale fine, il proponente presenta il progetto secondo le procedure previste per la VIA dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. Lo studio di impatto ambientale nonché gli elaborati progettuali devono contenere anche le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2005 e successive modifiche e il provvedimento di VIA contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del medesimo D.Lgs. n. 59/2005 e successive modifiche. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. La pubblicazione e lo svolgimento delle consultazioni sui progetti sottoposti a procedura di VIA tengono luogo delle analoghe fasi del procedimento di autorizzazione integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 59/2005 e successive modifiche, di competenza delle province ai sensi dell’articolo 103 bis, comma 1, della LR 14/1999.

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22. Qualora l’approvazione di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse o di programmi di interventi, che sono ricompresi negli allegati III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, comporti varianti o modifiche ai piani territoriali e urbanistici, le quali, ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sono soggette al procedimento della VAS, la verifica di assoggettabilità alla VIA o la VIA, deve essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, nell’ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale. Per i fini di cui al presente comma, il rapporto preliminare ovvero il rapporto ambientale, previsti dagli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, devono contenere gli elementi di cui agli allegati V e VI del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche .
23. Il comma 1 dell’articolo 46 della LR 6/1999, relativo a disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale, è abrogato.

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22bis. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, un regolamento di attuazione e integrazione, nel quale sono disciplinati:
a) i tempi e le modalità per lo svolgimento del procedimento di VAS, anche al fine della riduzione degli oneri amministrativi, mediante l’utilizzo prioritario di modalità telematiche, quali la posta elettronica certificata (PEC);
b) i criteri per l’individuazione degli enti locali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di VAS;
c) criteri ulteriori e compatibili con quelli previsti dal d.lgs. 152/2006, per l’individuazione dei piani o programmi da sottoporre a VAS;
d) i casi in cui è obbligatorio, in sede di procedura di VAS, l’utilizzo dei pareri e della documentazione già acquisita in sede di verifica di assoggettabilità a VAS. (13)

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