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Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione.

Numero della legge: 52
Data: 25 ottobre 1976
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1976

L.R. 25 Ottobre 1976, n. 52
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione.




Art. 1

Nelle parti del territorio di cui alle lettere a) e b) dell' art. 1, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, l' indice di edificabilita' territoriale e' stabilito in 0,001 mcmq. Nel calcolo della cubatura realizzabile si deve tener conto di quella esistente. Nelle zone di cui al precedente comma qualsiasi attivita' costruttiva, o comunque di trasformazione del terreno, e' vietata prima dell' approvazione dello strumento urbanistico attuativo. La licenza edilizia e' obbligatoria anche per le costruzioni realizzate con strutture precarie o asportabili.
La superficie delle aree incluse nelle zone di cui al primo comma non puo' essere computata ai fini della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio lottizzato.
Per i comuni di cui alla lettera c) dell' art. 1 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, resta in vigore quanto prescritto dall' art. 4 della legge stessa.


Art. 2

Nelle parti del territorio di cui all' art. 1 le previsioni degli strumenti urbanistici eccedenti il prescritto limite di edificabilita' o che comunque risultino in contrasto con le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia con l' entrata in vigore della legge medesima.


Art. 3

Per gli edifici esistenti nelle parti di territorio di cui all' art. 1 sono consentiti soltanto lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.


Art. 4

Per i comuni delle isole Pontine la deroga ai limiti di cui all' art. 1 e' consentita in sede di approvazione dei rispettivi piani regolatori generali su parere conforme della competente commissione consiliare permanente.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano ai centri edificati quando si sia provveduto alla loro perimetrazione approvata con deliberazione della Giunta regionale.
La perimetrazione delimita i centri esistenti mediante una linea continua che comprende tutte le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi con l' esclusione delle aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.


Art. 6

Possono essere consentite deroghe a quanto stabilito all' art. 1 esclusivamente per le opere pubbliche che per loro natura debbano essere ubicate lungo le coste marine e le rive dei laghi, con la procedura di cui al secondo comma dell' art. 7 della citata legge 2 luglio 1974, n. 30.


Art. 7

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, e successive modificazioni, incompatibili con quelle della presente legge.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 25 ottobre 1976.

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