• Sentenze Ente: Consiglio di Stato

Pubblicato il 05/02/2024

N. 01168/2024REG.PROV.COLL.

N. 00215/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(OMISSIS)

contro

Comune di Volta Mantovana (OMISSIS)

nei confronti

Provincia di Mantova, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 504/2018;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Volta Mantovana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società (OMISSIS) dichiara di essere proprietaria di un compendio immobiliare di 7502 m², sito nel territorio del Comune di Volta Mantovana, oggetto di un piano attuativo denominato ATin_A08.a.

L’intervento edilizio proposto dalla società concerne l’utilizzazione a fini residenziali di un terreno agricolo, allo scopo di completare il tessuto urbano consolidato.

1.1. L’esatta ubicazione dell’ambito di trasformazione ATin_A08.a veniva modificata, per effetto dell’accoglimento di un’osservazione presentata (in sede di approvazione del piano di governo del territorio del Comune di Volta Mantovana) dalla società (...) il 12 dicembre 2011, in relazione alla quale l’ambito suddetto veniva trasferito dal sito originariamente previsto (censito in catasto al Fg. 8, mappale 656) ad un’altra area (identificata in catasto al Fg. 8, mappale 118 – parte).

1.2. In data 21 giugno 2016, la società (...) presentava istanza di approvazione del piano attuativo, in conformità alle previsioni del piano di governo del territorio definitivamente approvato dal Consiglio comunale di Volta Mantovana, con deliberazione n. 2 del 26 gennaio 2012.

Con nota del 14 settembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 – bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Volta Mantovana comunicava l’improcedibilità della domanda presentata per l’approvazione del piano attuativo, evidenziando che l’area interessata dall’ambito di trasformazione ATin_A08.a. risultava diversa da quella individuata nel piano di governo del territorio adottato.

In relazione al trasferimento dell’ambito in un’area diversa da quella originariamente prevista, il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Volta Mantovana faceva rilevare che la nuova allocazione dell’intervento proposto non era stata preceduta dai seguenti adempimenti:

- dalla ripubblicazione del piano, propedeutica alla presentazione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, di cui all’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005;

- dall’assoggettamento del piano alla Valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 12/2005 (la Valutazione ambientale strategica era stata effettuata sul piano di governo del territorio adottato, rispetto alle cui previsioni l’area oggetto dell’intervento de quo era quella censita in catasto al foglio 8, mappale 656 e non già l’area censita al foglio 8, mappale 118);

- dalla acquisizione del parere della Provincia sulla compatibilità del piano di governo del territorio (approvato) con il piano territoriale di coordinamento;

- dall’acquisizione dei pareri della A.s.l. e dell’A.r.p.a. sul piano di governo del territorio (approvato).

Nella medesima nota il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Volta Mantovana evidenziava inoltre che la realizzazione dell’ambito nel nuovo sito era incompatibile con le previsioni di salvaguardia degli “ambiti agricoli strategici” del piano territoriale di coordinamento e con l’art. 46 degli indirizzi normativi del medesimo piano, recepiti nel piano di governo del territorio; infine, rilevava che la stesura dei piani attuativi non rientra nelle competenze professionali del geometra.

1.3. Con nota del 24 settembre 2016, la società proponente replicava ai rilievi del responsabile del Sevizio tecnico del Comune, facendo rilevare che il piano di governo del territorio era stato sottoposto a VAS, e che eventuali inadempimenti dell’amministrazione comunale non erano opponibili alla società; in particolare, faceva rilevare che il piano di governo del territorio e gli atti costituenti la variante generale n. 1 al PGT (successivamente annullata) erano stato oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS.

1.4. Con provvedimento del 9 dicembre 2016, l’amministrazione comunale comunicava il rigetto definitivo dell’istanza, per omessa preliminare sottoposizione dell’ambito ATin_A08.a alla procedura di VAS, tenuto conto che non era stato oggetto di valutazione nella verifica di assoggettabilità della variante n. 1 al PGT; puntualizzava altresì che restavano confermate le motivazioni “ostative” formulate nel preavviso di rigetto del 14 settembre 2016.

1.5. Avverso il provvedimento comunale di reiezione della istanza la società (...) ha proposto ricorso straordinario alla Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale su istanza del Comune di Volta Mantovana.

1.6. Con sentenza n. 504/2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, Sez. I, ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.

1.7. L’odierna appellante ha contestato la sentenza impugnata con sei articolati motivi, che nel prosieguo del presente provvedimento saranno oggetto di specifica disamina; in via istruttoria, ha chiesto l’acquisizione del verbale della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2011 presso gli uffici del Settore pianificazione territoriale della Provincia di Mantova.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Volta Mantovana, contestando le deduzioni di parte appellante e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

3. All’udienza pubblica del 23 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Con il primo motivo di appello, la società (...) deduce: errore nei presupposti di fatto – sussistenza della V.A.S.

4.1. La società appellante sostiene che il provvedimento comunale impugnato assumerebbe come suo fondamentale e unico presupposto di fatto la circostanza che la localizzazione dell’area destinata all’edificazione del PUA predisposto dalla società ricorrente non è stata preceduta dal procedimento e dal giudizio di VAS.

4.2. A giudizio dell’appellante, contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione, la documentazione in atti dimostrerebbe il contrario; il giudizio positivo di VAS è stato emesso e acquisito al piano di governo del territorio sia con riguardo alla localizzazione originaria dell’ambito territoriale ATin_A08a (prevista in sede di adozione del piano), sia con riguardo alla diversa localizzazione recepita dalla deliberazione consiliare di approvazione del piano (in accoglimento dell’osservazione presentata dalla società (...).

Il rapporto ambientale del gennaio 2012, costituente parte integrante della VAS del piano di governo del territorio approvato, recherebbe in più parti l’analisi della nuova collocazione del comparto identificato come ATin_A08a.

L’appellante sostiene che la sentenza impugnata nulla avrebbe argomentato in proposito.

4.3. Fa rilevare che, nel parere finale, l’Autorità competente per la VAS, dopo aver espressamente richiamato il precedente parere favorevole n. 12086 del 13 settembre 2011 sul P.G.T. adottato, ha dato atto della valutazione delle “osservazioni pervenute e le modificazioni/integrazioni apportate al piano o programma adottato” e del fatto che sono stati “ritenuti non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni/integrazioni”, decretando di “confermare (di esprimere) ….PARERE POSITIVO (NEGATIVO) FINALE circa la compatibilità ambientale del piano PGT”: l’utilizzo del termine “confermare”, in relazione al precedente parere favorevole, evidenzierebbe il contenuto favorevole del parere finale; fa rilevare altresì che l’aggettivo “favorevole” è fuori dalla parentesi, mentre l’utilizzazione dell’aggettivo “negativo”, essendo fra le parentesi, a giudizio dell’appellante, sarebbe privo di rilevanza.

4.4. L’interpretazione del contenuto del predetto parere, che deve essere tratta dal suo tenore complessivo, senza limitarsi alla sola parte dispositiva, consentirebbe di affermare che sul piano di governo del territorio approvato sia stato espresso il parere favorevole di VAS, con conseguente non necessità di una nuova Valutazione ambientale.

Detta interpretazione sarebbe quella fatta propria dal Comune di Volta Mantovana in relazione alle altre aree oggetto di osservazioni accolte, per nessuna delle quali risulterebbe che l’amministrazione municipale abbia richiesto l’effettuazione di una nuova VAS in fase di piano attuativo.

La società appellante fa rilevare inoltre che nella sentenza impugnata, al paragrafo 1.2, si evidenzia che non sarebbe stata convocata l’obbligatoria conferenza di valutazione, ai fini della VAS: la pretesa omissione di un adempimento endoprocedimentale, in presenza del provvedimento finale di VAS favorevole, sarebbe giuridicamente irrilevante e non consentirebbe al Comune di Volta Mantovana di disapplicare il medesimo provvedimento finale o di ritenerlo inefficace in ragione della sua pretesa illegittimità.

4.5. Con il secondo motivo di appello, l’appellante deduce: travisamento dei fatti e del contenuto del provvedimento impugnato.

Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha ritenuto fondate, come ragioni di rigetto, anche quelle inerenti l’assenza, in relazione alle modifiche apportate in sede di approvazione definitiva del piano di governo del territorio, del parere di compatibilità della Provincia di Mantova rispetto al piano territoriale di coordinamento nonché dei pareri della A.s.l. e dell’A.r.p.a.

La società appellante fa rilevare di aver lamentato nel giudizio di prime cure come tali questioni non fossero state oggetto del provvedimento finale di rigetto.

L’assenza di tali pareri, infatti, benché evidenziata nelle premesse della comunicazione di cui all’art. 10 - bis della legge n. 241/1990, non sarebbe poi stata posta a fondamento né del preavviso di rigetto né del provvedimento finale di diniego (che giustificherebbero l’improcedibilità dell’istanza solo in relazione all’assenza della Valutazione ambientale).

4.6. Le censure dedotte nel primo e nel secondo motivo di appello sono infondate; esse vengono trattate congiuntamente, attenendo a profili connessi.

4.6.1. In primo luogo, diversamente da quanto rappresentato dalla società appellante, la mancata acquisizione della Valutazione ambientale strategica in relazione alla modifica, in sede di approvazione del piano di governo del territorio, dell’area oggetto dell’Ambito di intervento del Piano attuativo denominato ATin_A08.a. non è l’unica ragione posta alla base del provvedimento di reiezione.

Con il provvedimento impugnato, il Comune di Volta Mantovana ha dichiarato improcedibile la domanda di adozione del piano attuativo relativo all’ambito ATin_A08a, richiamando le motivazioni di cui alla nota del 14 settembre 2016 prot. 12032 (“che si intendono qui integralmente riportate” come viene specificato nel provvedimento impugnato) e che possono essere così riassunte:

a) la mancata ripubblicazione del piano di governo del territorio, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. n. 12/2005;

b) la considerazione che la procedura di VAS, di cui all’art. 4 della l.r. 12/2005, ha riguardato il PGT prima della sua adozione e quindi l’area identificata in catasto al foglio 8 mappale n. 656 e non quella di cui al foglio 8 mappale 118/parte;

c) il fatto che il parere della Provincia, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005, ai fini della verifica della compatibilità dell’intervento con il piano territoriale di coordinamento, ha riguardato l’area identificata in catasto al foglio 8 mappale n. 656 e non quella di cui al foglio 8 mappale 118/parte;

d) analogamente, i pareri espressi dalla Arpa e dalla A.s.l., previsti dell’art. 13, comma 6, della l.r. n. 12/2005, hanno riguardato l’area identificata in catasto al foglio 8 mappale n. 656 e non quella di cui al foglio 8 mappale 118/parte.

4.6.2. La società appellante propone una interpretazione del parere finale di compatibilità ambientale del 20 marzo 2012, che non può essere integralmente condivisa.

In disparte la considerazione secondo la quale il predetto parere non risulta essere stato preceduto dalla Conferenza di valutazione, il Collegio deve rilevare che il contenuto dispositivo del predetto parere non si presta ad una lettura univoca, come quella invocata dalla società appellante.

Nella parte dispositiva dell’atto, l’Autorità competente per la VAS decreta di “confermare (di esprimere) ….PARERE POSITIVO (NEGATIVO) FINALE circa la compatibilità ambientale del piano PGT”.

Il parere si presenta quindi palesemente contraddittorio; il fatto che l’aggettivo “negativo” sia stato inserito tra due parentesi non può portare a ritenere che l’inserimento del predetto aggettivo sia irrilevante ai fini di una valutazione complessiva del parere, come sostenuto dalla odierna appellante.

4.6.3. Oltre a ciò, il parere è formulato in termini generici, con la conseguenza che non si può ritenere con certezza che esso abbia riguardato anche l’ambito in questione.

Nel provvedimento impugnato, oltre a richiamare quanto contenuto nella comunicazione del 14 settembre 2016 prot. n. 12302 (adottata ai sensi dell’art. 10 – bis della l. n. 241/1990), in risposta alle osservazioni della società (...), il responsabile del servizio ribadisce che “l’ambito ATin_A08a non è stato assoggettato alla VAS dello strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e dell’art. 12 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006, mentre nella verifica di assoggettabilità a VAS, inerente la variante n. 1 al PGT, l’ambito in oggetto non era oggetto di valutazione. Si allega alla presente estratto del Rapporto Preliminare Ambientale sulla variante generale n. 1 del 2013 riportante la planimetria con indicazione degli ambiti soggetti a verifica di esclusione all’assoggettabilità a VAS sulla variante generale n. 1”.

In conclusione, la formulazione contraddittoria e assolutamente generica del parere del 20 marzo 2012, la incertezza sulla sua riferibilità anche all’ambito di trasformazione in questione e le plurime carenze istruttorie evidenziate dalla amministrazione comunale non consentono di apprezzare favorevolmente le deduzioni della società appellante.

4.6.4. La considerazione secondo la quale il Comune di Volta Mantovana, in relazione alle altre aree oggetto di osservazioni analoghe, non avrebbe richiesto una rinnovazione della valutazione ambientale, è giuridicamente irrilevante, in quanto, in primo luogo, le deduzioni di parte appellante sono generiche, in secondo luogo, non possono costituire termine di paragone, ai fini dello scrutinio della legittimità del provvedimento impugnato, atti e comportamenti amministrativi estranei all’oggetto del presente giudizio.

5. Con il terzo motivo di appello, la società appellante deduce: violazione del principio dell’impossibilità per l’amministrazione di disapplicare, se non previa adozione di provvedimento di autotutela, un proprio provvedimento amministrativo efficace.

5.1. Nel ricorso introduttivo del giudizio, la società (...) aveva evidenziato che, anche a voler ritenere che l’assenza dei pareri di Provincia di Mantova, della A.s.l. e dell’A.r.p.a. avesse costituito una delle ragioni poste alla base del provvedimento di diniego, quest’ultimo sarebbe illegittimo, non potendo il Comune disapplicare il proprio strumento urbanistico in ragione della pretesa omissione di uno o più pareri endoprocedimentali rispetto alla sua delibera di approvazione.

Sostiene l’appellante che il presunto rango primario degli interessi curati da Provincia, della A.s.l. e dell’A.r.p.a. sarebbe del tutto irrilevante: l’eventuale pretermissione di un parere endoprocedimentale, pur viziando il provvedimento finale, non inciderebbe sulla sua efficacia, con la conseguenza che la p.a. non potrebbe autonomamente disapplicarlo (sino al suo annullamento in sede giurisdizionale ovvero in sede di autotutela).

5.2. Analoghe considerazioni vengono dedotte dalla parte appellante in relazione alla supposta mancata ripubblicazione dello strumento urbanistico generale a seguito delle osservazioni.

5.3. Le censure sono infondate.

5.3.1. L’art. 13 della l.r. della Lombardia n. 12/2005, dispone ai commi 5 e 6 quanto segue:

5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'articolo 18, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell'atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa.

6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all'A.S.L. e all'A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi”.

5.3.2. La trasmissione del piano comunale alla Provincia, ai fini della verifica della compatibilità con il Piano territoriale di coordinamento, e alla A.s.l. e all’Arpa, ai fini della acquisizione di “osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi”, costituisce dunque per l’amministrazione comunale procedente un obbligo.

5.3.3. Orbene, risulta non controverso tra le parti il fatto che, in relazione alle modifiche apportate al piano di governo del territorio in sede di approvazione definitiva (sulla base delle osservazioni formulate dalla società (...) s.r.l.), né l’A.s.l. né l’A.r.p.a. siano state chiamate a pronunciarsi; la pretermissione di questo adempimento, se non può incidere in linea di principio sulla validità e sulla efficacia del piano comunale approvato, non preclude al responsabile del Servizio del Comune il potere di rilevare le carenze istruttorie sopra richiamate, configurandole inter alia quali elementi ulteriori posti alla base del provvedimento di rigetto della istanza di adozione del piano urbanistico attuativo relativo al comparto.

6. Con il quarto motivo di appello, la società appellante deduce: errore nei presupposti di fatto; sussistenza del parere della Provincia di Mantova e travisamento del suo contenuto; violazione dell’art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005.

6.1. La sentenza impugnata sarebbe errata nei suoi presupposti di fatto e nell’interpretazione del contenuto del parere provinciale.

Sostiene l’appellante che il parere della Provincia di Mantova è stato reso in data 31 gennaio 2012, mentre l’osservazione della società (...) (recepita poi dal piano approvato) è stata formulata in data 12 dicembre 2011. In altri termini, il parere provinciale, infatti, era già stato reso nel 2011 in relazione all’adozione del P.G.T. e sarebbe stato rinnovato dopo l’invio delle osservazioni; la Provincia di Mantova avrebbe quindi espresso il suo parere, anche in relazione alla modifica del sito dell’ambito de quo.

6.2. La circostanza della omessa trasmissione delle osservazioni formulate dalla società (...) s.r.l. in merito al trasferimento dell’area oggetto di intervento sarebbe imputabile al Comune e non alla società appellante; potrebbe viziare il parere, ma non ne farebbe venire meno la validità e l’efficacia.

6.3. A giudizio della società appellante, nel corso della riunione del 23 dicembre 2011 presso gli uffici del Settore Pianificazione Territoriale della stessa Provincia tra i tecnici di quest’ultima e quelli del Comune di Volta Mantovana, il piano di governo del territorio sarebbe stato esaminato anche tenendo conto delle proposte contenute nelle osservazioni presentate; a tale riguardo, l’appellante ribadisce la richiesta di acquisizione del verbale di tale incontro, ove ritenuto rilevante.

6.4. Non avrebbe nessuna attendibilità la nota della Provincia di Mantova del 31 maggio 2017, richiamata nella sentenza impugnata, rilasciata ad oltre cinque anni di distanza dall’approvazione del PGT e su sollecitazione dello stesso Comune, nella quale il dirigente della Provincia afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione riguardante le osservazioni al PGT adottato: non si comprenderebbe, allora, la ragione per la quale la medesima Provincia abbia rinnovato nel 2012 il parere che aveva già rilasciato prima della sua adozione.

6.5. Sostiene inoltre che il parere non era neppure necessario, poiché l’art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005 attribuisce alla Provincia il potere di valutare “esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento”, con esclusione, dunque, del piano delle regole, che contiene la disciplina urbanistico/edilizia dell’ambito assoggettato a PUA oggetto di contestazione; dal momento che l’osservazione presentata aveva inciso solo sul piano delle regole, non sarebbe stata necessaria l’acquisizione del parere provinciale.

6.6. Anche il quarto motivo di appello è infondato.

6.6.1. In primo luogo, si ribadisce che il provvedimento di reiezione della istanza presentata dalla società (...) s.r.l. è motivato con una pluralità di ragioni, nell’ambito delle quali rileva anche la mancata acquisizione del parere della Provincia ai sensi dell’art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005, ai fini della compatibilità del Piano di governo del territorio con il P.T.C.P.

Ne consegue che, diversamente da quanto rappresentato dalla società appellante, l’acquisizione del parere della Provincia anche con riguardo alle modifiche apportate al piano di governo del territorio in sede di approvazione definitiva non può considerarsi giuridicamente irrilevante, essendo finalizzato a verificare la conformità del piano comunale con le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento, in esecuzione dell’obbligo previsto dall’art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005.

6.6.2. Orbene, nella nota dirigenziale del 31 maggio 2017, la Provincia di Mantova evidenzia di aver appreso solo nel 2016 dalla amministrazione del Comune di Volta Mantovana che nel 2012, prima della approvazione definitiva del Piano di governo del territorio, era stata accolta una osservazione presentata da un soggetto privato comportate lo spostamento dell’Ambito ATin_A08a in area agricola esterna al tessuto urbano consolidato e di aver espresso nel maggio del 2016 un parere nel quale era stato evidenziato che “l’ambito si colloca a nord del capoluogo in una zona definita dal PTCP come Ambito Agricolo Strategico con valenza paesaggistica ed è quindi incompatibile con le previsioni di salvaguardia degli ambiti agricoli contenute nel piano provinciale”; nella nota del 31 maggio 2017, il dirigente della Provincia di Mantova formula le seguenti conclusioni: “risulta evidente che il piano è stato aggiornato e il Rapporto ambientale modificato a seguito delle osservazioni, tuttavia non è stata convocata la conferenza di valutazione (a cui doveva partecipare anche la Provincia). Inoltre la modifica di un ambito agricolo avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione di compatibilità con il PTCP da parte della Provincia, ai sensi dell’art. 15 comma 5 della LR 12/05, ma non è mai stato richiesto o portato a conoscenza della Provincia prima della approvazione definitiva del PGT”.

6.6.3. Viene innanzitutto in rilievo l’art. 13, comma 5, della legge regionale n. 12/2005, che concerne la verifica della compatibilità del piano di governo del territorio comunale con il piano territoriale di coordinamento.

Detta verifica non ha avuto luogo per stessa ammissione del dirigente della Provincia (con riguardo alle modifiche apportate al piano per effetto delle osservazioni formulate dalla (...)), che peraltro ha evidenziato delle problematiche rispetto al nuovo sito dell’ambito, evidenziando che “l’ambito si colloca a nord del capoluogo in una zona definita dal PTCP come Ambito Agricolo Strategico con valenza paesaggistica ed è quindi incompatibile con le previsioni di salvaguardia degli ambiti agricoli contenute nel piano provinciale”.

6.6.4. Ritiene il Collegio che non sia necessario procedere agli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti dalla società appellante, in quanto uno degli elementi di fatto posti alla base del provvedimento impugnato (ossia, la mancata valutazione da parte della Provincia di Mantova delle modifiche apportate al piano di governo del territorio del Comune di Volta Mantovana, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla società (...) s.r.l.) risulta per tabulas da un atto proveniente da pubblico ufficiale e, in quanto tale, assistito da fede privilegiata (fidefacente fino a querela di falso).

7. Con il quinto motivo di appello, la società (...) s.r.l. deduce: errore nei presupposti di fatto; sussistenza dei pareri di A.s.l., dell’ARPA e del Parco del Mincio e travisamento del loro contenuto; palese insufficienza della motivazione.

7.1. La società appellante ribadisce che i pareri della A.s.l. e dell’A.r.p.a. sussistevano e comunque la mancata considerazione da parte di questi enti delle modifiche appartate al piano (per effetto delle osservazioni della società appellante) sarebbe giuridicamente irrilevante, non essendo detti pareri stati annullati.

7.2. Peraltro, la lettura di tali pareri renderebbe evidente che essi non hanno alcun riferimento al merito delle scelte pianificatorie, essendo finalizzati esclusivamente ad indicare indirizzi e criteri compilativi di carattere generale a tutela degli interessi pubblici di rispettiva competenza: risulterebbe, dunque, del tutto indifferente per la validità del piano di governo del territorio che essi siano stati emessi esclusivamente con riguardo al piano adottato e non con riguardo al piano definitivamente approvato.

7.3. Anche il quinto motivo di appello è infondato.

7.3.1. Come sopra evidenziato, in violazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 6, della l.r. della Lombardia n. 5/2012, rispetto alle modifiche apportate al piano in sede di approvazione definitiva, né l’A.s.l. nè l’Ar.p.a. hanno avuto modo di formulare le “osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi”.

7.3.2. Diversamente da quanto sostenuto dall’odierna appellante, tale carenza istruttoria, precludendo di fatto ai predetti enti di potere esprimere le proprie prerogative in materia di tutela igienico – sanitaria e ambientale, non può considerarsi giuridicamente irrilevante e giustifica, in concorso con gli altri elementi richiamati nel provvedimento impugnato, la reiezione della istanza presentata dalla società.

8. Con il sesto motivo di appello, l’odierna appellante ripropone il settimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, deducendo: errore nei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione.

8.2. Fa rilevare che il provvedimento comunale impugnato, benché non indichi tale circostanza fra le ragioni di diniego, evidenzia nella parte rubricata come “istruttoria” che il geometra redattore del P.U.A. sarebbe incompetente professionalmente; evidenzia che, in realtà, tutti gli elaborati sono stati sottoscritti anche dall’ing. (...), con conseguente inesistenza del supposto motivo di diniego.

8.3. La censura è inammissibile, per difetto di interesse, in quanto la considerazione secondo la quale “la stesura dei Piani Attuativi non rientri nelle competenze professionali del Geometra”, pur evidenziata nel preavviso di rigetto, non è stata individuata dal responsabile del servizio come uno dei motivi determinanti ai fini del diniego di accoglimento della istanza presentata dalla società; ne consegue che la circostanza che il piano attuativo sia stato in realtà sottoscritto (come sostiene l’appellante) anche da un ingegnere non incide sulla valutazione degli altri elementi sopra esaminati e reputati dal Collegio idonei a giustificare la reiezione della istanza presentata.

9. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto; le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della società appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società appellante al pagamento in favore del Comune di Volta Mantovana delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Vincenzo Neri, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Paolo Marotta   Vincenzo Neri
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

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