Piano per l'edilizia economica e popolare

Legge n.167/62 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

art.1

I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti capoluoghi di provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonche' alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

tutti gli altri comuni possono procedere alla formazione del piano.

Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano

La regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani

art. 2

l'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di  espansione dell'aggregato urbano.

ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree in zone non destinate all'edilizia residenziale nei prg vigenti, si puo' procedere con varianti agli stessi

In tal caso il piano approvato costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate sono comprese in un programma di fabbricazione 

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano soltanto adottato e trasmesso per l'approvazione

In tali ipotesi il piano delle zone e' vincolante in sede di approvazione del piano regolatore

Deposito

Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Del deposito e' data immediata notizia al pubblico 

Osservazioni/Opposizioni

Gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni

Il sindaco comunica il piano anche alle competenti amministrazioni centrali dello stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli

Le amministrazioni predette devono trasmettere al comune le loro eventuali osservazioni

art. 7

decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni

il sindaco trasmette tutti gli atti con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni alla regione

art. 8

Approvazione

i piani sono approvati dalla regione

con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani sono decise anche le opposizioni.

Deposito del decreto di approvazione

Il decreto di approvazione di ciascun piano e' depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Del deposito e' data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso 

Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilita' ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico sono approvate con deliberazione del consiglio comunale

art. 9

Efficacia

I piani approvati hanno efficacia per diciotto anni dalla data del decreto di approvazione

Equivalenza

Hanno valore di piani paricolareggiati di esecuzione ai sensi della l. 1150/42.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilta' ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

Esproprio

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione 

 

art. 10 (come sostituito dall'art. 35 della l. 865/71)

Le aree comprese nei piani approvati sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree, salvo quelle cedute in proprieta' vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Diritto di Superficie

Su tali aree il comune concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

la concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

La concessione e' deliberata dal consiglio comunale

Con la delibera viene determianto il contenuto della convenzione da stipularsi tra l'ente concedente ed il richiedente.

I comuni possono, nella convenzione, stabilire condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione

Le aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari sono concesse in diritto di superficieo cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi e ai singoli, sempre che questi abbiano i requisiti per l'assegnazione 

i corrispettivi della concessione in superficie, e i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese per l'acquisizione delle aree

Icorrispettivi della concessione in superficie riferiti al mc edificabile non possono essere superiori al 60% dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume e il loro versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15 annualita' di importo costante a un tasso non superiore alla media dei titoli pubblici

Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume dell'edificio.

Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area viene stipulata una convenzione 

art. 11 (come sostituito dall'art. 38 della l. 865/71)

i piani nonche' i loro aggiornamenti sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) l'individuazione delle aree da cedere in proprieta' e di quelle da concedere in superficie

c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).

i programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva ...

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