Legge Regionale n.12 del 30/ luglio 2025
Art.6
(Coordinamento e semplificazione delle procedure di valutazione ambientale)
1. Nei casi in cui un progetto, sottoposto alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi degli articoli 19 e 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, richieda una variante urbanistica, l’autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo partecipa alla procedura di VIA, contribuendo ad assicurare che la valutazione della sostenibilità dell’intervento comprenda anche gli effetti sull’ambiente derivanti dalle modifiche al piano.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta degli assessori competenti, sono definite le modalità operative per l’espressione del contributo di cui al comma 1, nonché per il coordinamento tra le rispettive autorità competenti in materia di VIA e VAS.
3. Restano ferme le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 169 (Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. «Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS») in relazione alle modifiche di piani e programmi non soggette a VAS.